Sentenza 362/1998 (ECLI:IT:COST:1998:362)
Massima numero 24221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  28/10/1998;  Decisione del  28/10/1998
Deposito del 06/11/1998; Pubblicazione in G. U. 11/11/1998
Massime associate alla pronuncia:  24220


Titolo
SENT. 362/98 B. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - REGIONE LOMBARDIA - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DI TURISMO - PREVISIONE: A) DEL REQUISITO DELL'INDIPENDENZA DEI LOCALI DA ALTRE ATTIVITA', FATTI SALVI I SERVIZI E LE ENTRATE PRINCIPALI, PER LE AGENZIE SVOLGENTI ATTIVITA' ALL'INTERNO DI STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE, CHE NON HANNO LIBERO ACCESSO AL PUBBLICO; B) ATTRIBUZIONE IN VIA ESCLUSIVA ALLA REGIONE DELLA VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLE PREDETTE AGENZIE - PRETESA VIOLAZIONE DEI LIMITI DI COMPETENZA REGIONALE CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI LIBERTA' D'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA.

Testo
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 117, 41, 3 e 97 Cost.: - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 6, legge Regione Lombardia n. 27 del 1996 - il quale impone alle agenzie di viaggio, che svolgano la loro attivita' all'interno di strutture pubbliche o private alle quali il pubblico non abbia libero accesso, il requisito di indipendenza dei locali da altre attivita' - in quanto la previsione, lungi dal comportare una violazione della liberta' di impresa, appare non irragionevolmente preordinata alla salvaguardia dell'affidamento dell'utente e del suo interesse ad una agevole identificabilita' del soggetto con il quale si accinge a concludere un contratto e che assume la responsabilita' del servizio offerto, ed in quanto dai principi della legge-quadro non e' desumibile un divieto a carico del legislatore regionale di ampliare la tutela del consumatore fino al punto di pretendere l'esclusivita' dei locali da adibire all'esercizio dell'attivita' di agenzia; - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della medesima legge regionale, il quale attribuisce alla Giunta regionale le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attivita' disciplinate dalla legge, in quanto la circostanza che l'attivita' istruttoria sia rimessa alle Province e sia invece affidata alla Regione l'attivita' di vigilanza e di controllo sulle attivita' delle agenzie non comporta sotto alcun profilo la violazione del canone del buon andamento della P.A.. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  17/05/1983  n. 217  art. 9