Ordinanza 364/1998 (ECLI:IT:COST:1998:364)
Massima numero 24218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
28/10/1998; Decisione del
28/10/1998
Deposito del 06/11/1998; Pubblicazione in G. U. 11/11/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 364/98. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI DI ATTI PROCESSUALI - NOTIFICAZIONE DI ATTI A MEZZO POSTA - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE AL TERMINE DI DIECI GIORNI DI CUI ALL'ART. 8, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DOPO LA SENTENZA N. 346 DEL 1998 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 364/98. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI DI ATTI PROCESSUALI - NOTIFICAZIONE DI ATTI A MEZZO POSTA - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE AL TERMINE DI DIECI GIORNI DI CUI ALL'ART. 8, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DOPO LA SENTENZA N. 346 DEL 1998 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perche' valuti se la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) sia da ritenere tuttora rilevante nei termini prospettati dopo la sentenza n. 346 del 1998 - successiva al provvedimento di rinvio -, con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. (Nella specie, il giudice 'a quo' ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 749 del 1969, nella parte in cui non dispone che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applichi anche al termine di dieci giorni di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890). red.: G. Leo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perche' valuti se la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) sia da ritenere tuttora rilevante nei termini prospettati dopo la sentenza n. 346 del 1998 - successiva al provvedimento di rinvio -, con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. (Nella specie, il giudice 'a quo' ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 749 del 1969, nella parte in cui non dispone che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applichi anche al termine di dieci giorni di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890). red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte