Sentenza 50/2022 (ECLI:IT:COST:2022:50)
Massima numero 44535
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMATO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  15/02/2022;  Decisione del  15/02/2022
Deposito del 02/03/2022; Pubblicazione in G. U. 02/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44531  44532  44533  44534


Titolo
Referendum - In genere - Oggetto - Leggi costituzionalmente necessarie (nel caso di specie: a tutela del diritto alla vita) - Esclusione - Inammissibilità della richiesta di abrogazione parziale della fattispecie di omicidio del consenziente (art. 579 cod. pen.).

Testo

Le leggi costituzionalmente necessarie sono quelle dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, che, una volta venute ad esistenza, possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento. All'interno di questa categoria di norme legislative che non possono essere oggetto di richieste referendarie, debbono essere enucleate due distinte ipotesi: innanzitutto le leggi ordinarie che contengono l'unica necessaria disciplina attuativa conforme alla norma costituzionale, di modo che la loro abrogazione si tradurrebbe in lesione di quest'ultima; in secondo luogo, le leggi ordinarie, la cui eliminazione ad opera del referendum priverebbe totalmente di efficacia un principio o un organo costituzionale la cui esistenza è invece voluta e garantita dalla Costituzione, o la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione. La natura di legge costituzionalmente necessaria può anche essere determinata dal fatto che una certa disciplina coinvolga una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa, e per l'altro, che il vincolo costituzionale può anche riferirsi solo a parti della normativa oggetto del quesito referendario o anche al fatto che una disciplina legislativa comunque sussista. (Precedenti: S. 45/2005 - mass. 29123; S. 49/2000 - mass. 25158; S. 27/1987 - mass. 4039; S. 26/1981 - mass. 14932; S. 25/1981 - mass. 9398; S. 16/1978 - mass. 14196).


L'esistenza di valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, va tutelata escludendo i relativi referendum, al di là della lettera dell'art. 75, secondo comma, Cost. Una delle categorie allora individuate consiste nei referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali). (Precedente: S. 16/1978 - mass. 14196).


(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nell'art. 579 cod. pen., nel comma primo, delle parole: «la reclusione da sei a quindici anni.»; dell'intero comma secondo; nel comma terzo, delle parole «Si applicano». Il quesito referendario è costruito con la c.d. tecnica del ritaglio, in modo da provocare la saldatura dei brani linguistici che permangono. In tal modo, eliminando la fattispecie meno severamente punita di omicidio consentito e limitando l'applicabilità delle disposizioni sull'omicidio comune alle sole ipotesi di invalidità del consenso indicate dalla disposizione, il testo risultante escluderebbe implicitamente, ma univocamente, a contrario sensu, la rilevanza penale dell'omicidio del consenziente in tutte le altre ipotesi: sicché la norma verrebbe a sancire, all'inverso di quanto attualmente avviene, la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo, "liberalizzando" il fatto a prescindere dalle motivazioni che possono indurre a chiedere la propria morte, potendo connettersi anche a situazioni di disagio di natura del tutto diversa - affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo -, sino al mero taedium vitae, ovvero pure a scelte che implichino, comunque sia, l'accettazione della propria morte per mano altrui, compreso il caso del consenso prestato per errore spontaneo e non indotto da suggestione. Egualmente irrilevanti risulterebbero la qualità del soggetto attivo, le ragioni da cui questo è mosso, le forme di manifestazione del consenso e i mezzi usati per provocare la morte. Né la normativa di risulta potrebbe essere reinterpretata alla luce delle forme previste per il consenso informato - legge n. 219 del 2017 - e in presenza delle condizioni indicate dalla sentenza costituzionale n. 242 del 2019, che subordinano l'esclusione della punibilità per il finitimo reato di aiuto al suicidio, perché nulla autorizzerebbe a ritenere che l'esenzione da responsabilità resti subordinata al rispetto della "procedura medicalizzata" prefigurata dalla legge indicata. Discipline come quella dell'art. 579 cod. pen., poste a tutela della vita, se possono essere modificate o sostituite dallo stesso legislatore con altra disciplina, non possono invece essere puramente e semplicemente abrogate, facendo così venir meno le istanze di protezione di quest'ultima a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale). (Precedenti: S. 242/2019 - mass. 40813; S. 35/1997 - mass. 23114; O. 207/2018 - mass. 41523).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte