Sentenza 371/1998 (ECLI:IT:COST:1998:371)
Massima numero 24247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  11/11/1998;  Decisione del  11/11/1998
Deposito del 20/11/1998; Pubblicazione in G. U. 25/11/1998
Massime associate alla pronuncia:  24248  24249


Titolo
SENT. 371/98 A. CORTE DEI CONTI - RESPONSABILITA' CONTABILE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA PREDETTA CORTE - <> - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI <> - DEDOTTO INGIUSTIFICATO DISEGUALE TRATTAMENTO RISERVATO AL CREDITORE E AL DATORE DI LAVORO PUBBLICI RISPETTO AI CORRISPONDENTI SOGGETTI PRIVATI - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 - <> - in quanto, premesso che il legislatore ha la facolta' di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilita', ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilita' sia ascrivibile, senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarieta', la norma denunciata si colloca nel quadro di una nuova conformazione della responsabilita' amministrativa e contabile, alla stregua di peculiari connotazioni cui fa riscontro la revisione dell'ordinamento del pubblico impiego attuata dal decreto legislativo n. 29 del 1993 attraverso la c.d. <>, in una prospettiva di maggiore valorizzazione anche dei risultati dell'azione amministrativa, alla luce di obiettivi di efficienza e di rigore di gestione. Pertanto, nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l'istituto in esame, la disposizione risponde alla finalita' di determinare quanto del rischio dell'attivita' debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilita' ragione di stimolo e non di disincentivo. - Riguardo alla legittimita' costituzionale di norme che limitano, in riferimento a molteplici settori della Pubblica Amministrazione, la responsabilita' di amministratori o dipendenti pubblici ai soli casi di dolo o colpa grave, v., tra le molte, S. nn. 1032/1988, 164/1982, 54/1975. - Relativamente alla facolta' del legislatore di stabilire quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilita', quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilita' sia ascrivibile, cfr., fra le altre, S. n. 411/1988. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte