Ordinanza 377/1998 (ECLI:IT:COST:1998:377)
Massima numero 24245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
11/11/1998; Decisione del
11/11/1998
Deposito del 20/11/1998; Pubblicazione in G. U. 25/11/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 377/98. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - COMPOSIZIONE - LAMENTATA ASSENZA DI COMPONENTI LAICI E PREVALENZA DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO A SCAPITO DEI MAGISTRATI DI T.A.R. - PRETESA, IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE, IN RELAZIONE ALLA RAPPRESENTATIVITA' NELL'ORGANO DI AUTOGOVERNO TRA MAGISTRATI APPARTENENTI ALLA STESSA GIURISDIZIONE - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., DI INDIPENDENZA ED AUTONOMIA DELLE MAGISTRATURE SPECIALI E DELLA DISTINZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO IN BASE ALLA DIVERSITA' DI FUNZIONI - PLURALITA' DI SOLUZIONI LEGISLATIVE POSSIBILI - SCELTA ATTRIBUITA ALLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 377/98. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - COMPOSIZIONE - LAMENTATA ASSENZA DI COMPONENTI LAICI E PREVALENZA DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO A SCAPITO DEI MAGISTRATI DI T.A.R. - PRETESA, IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE, IN RELAZIONE ALLA RAPPRESENTATIVITA' NELL'ORGANO DI AUTOGOVERNO TRA MAGISTRATI APPARTENENTI ALLA STESSA GIURISDIZIONE - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., DI INDIPENDENZA ED AUTONOMIA DELLE MAGISTRATURE SPECIALI E DELLA DISTINZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO IN BASE ALLA DIVERSITA' DI FUNZIONI - PLURALITA' DI SOLUZIONI LEGISLATIVE POSSIBILI - SCELTA ATTRIBUITA ALLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono manifestamente inammissibili: - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107, comma 3, e 108, comma 2, Cost.; - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, l. n. 186 del 1982, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 97, comma primo, 101, comma secondo, 107, comma terzo, e 108, comma secondo, Cost., in quanto le ordinanze di rimessione, nel denunciare l'attuale disciplina sulla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, appuntano la loro attenzione su due aspetti della medesima, senza considerare che i problemi di struttura dell'organo, soprattutto nel quadro della comparazione con gli altri modelli presi a riferimento, vanno necessariamente apprezzati nell'ambito dell'intero sistema, quale risultante dai diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano, con particolare riguardo a modalita' di estrazione e provenienza delle varie componenti, nonche' alle proporzioni in cui si risolve la partecipazione dei membri elettivi e di diritto; ed in quanto, in ogni caso, esse segnalano l'esigenza di un diverso assetto che, anche in relazione agli elementi teste' richiamati, si presta ad una pluralita' di soluzioni, fra le quali solo il legislatore e' legittimato a scegliere nella sua discrezionalita'. red.: S. Di Palma
Sono manifestamente inammissibili: - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107, comma 3, e 108, comma 2, Cost.; - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, l. n. 186 del 1982, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 97, comma primo, 101, comma secondo, 107, comma terzo, e 108, comma secondo, Cost., in quanto le ordinanze di rimessione, nel denunciare l'attuale disciplina sulla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, appuntano la loro attenzione su due aspetti della medesima, senza considerare che i problemi di struttura dell'organo, soprattutto nel quadro della comparazione con gli altri modelli presi a riferimento, vanno necessariamente apprezzati nell'ambito dell'intero sistema, quale risultante dai diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano, con particolare riguardo a modalita' di estrazione e provenienza delle varie componenti, nonche' alle proporzioni in cui si risolve la partecipazione dei membri elettivi e di diritto; ed in quanto, in ogni caso, esse segnalano l'esigenza di un diverso assetto che, anche in relazione agli elementi teste' richiamati, si presta ad una pluralita' di soluzioni, fra le quali solo il legislatore e' legittimato a scegliere nella sua discrezionalita'. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 107
co. 3
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte