Ordinanza 381/1998 (ECLI:IT:COST:1998:381)
Massima numero 24246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
11/11/1998; Decisione del
11/11/1998
Deposito del 20/11/1998; Pubblicazione in G. U. 25/11/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 381/98. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI COMPORTANTI L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE O DELLA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA - POTERE DI SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA VALIDITA' DELLA PATENTE ATTRIBUITO AL PREFETTO - EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PRIMA DELL'ACCERTAMENTO E DELL'ISCRIZIONE DELLA 'NOTITIA' DEL REATO A CARICO DEL TITOLARE DELLA PATENTE E INDIPENDENTEMENTE DALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO PENALE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DEL DIRITTO AL LAVORO - PRETESA INCIDENZA SULLA LIBERTA' PERSONALE E SUL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA FINO A CONDANNA DEFINITIVA - PREMESSA ERMENEUTICA ERRATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 381/98. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI COMPORTANTI L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE O DELLA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA - POTERE DI SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA VALIDITA' DELLA PATENTE ATTRIBUITO AL PREFETTO - EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PRIMA DELL'ACCERTAMENTO E DELL'ISCRIZIONE DELLA 'NOTITIA' DEL REATO A CARICO DEL TITOLARE DELLA PATENTE E INDIPENDENTEMENTE DALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO PENALE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DEL DIRITTO AL LAVORO - PRETESA INCIDENZA SULLA LIBERTA' PERSONALE E SUL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA FINO A CONDANNA DEFINITIVA - PREMESSA ERMENEUTICA ERRATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui consente all'autorita' amministrativa di disporre provvisoriamente la sospensione della patente, e prima ancora che il giudice penale abbia non solo accertato che un reato sia stato commesso dal soggetto titolare della patente di guida, ma persino prima ancora che una notizia di reato sia iscritta a suo carico e che egli abbia assunto la qualifica di indagato", in quanto - posto che il rimettente muove dal presupposto che la denunciata disposizione contempli un procedimento, specificamente volto all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, avente come unico oggetto l'accertamento di un reato, la cui esistenza dipende a sua volta dall'accertamento di una violazione non costituente reato; e che, invece, deve essere riaffermata la radicale differenza di finalita' e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida inflitta dal giudice penale all'esito del relativo processo - tutti gli asseriti profili d'incostituzionalita' risultano denunciati esclusivamente sulla base di una premessa ermeneutica palesemente erronea. - S. nn. 194/1996, 330/1998; O. n. 170/1998.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui consente all'autorita' amministrativa di disporre provvisoriamente la sospensione della patente, e prima ancora che il giudice penale abbia non solo accertato che un reato sia stato commesso dal soggetto titolare della patente di guida, ma persino prima ancora che una notizia di reato sia iscritta a suo carico e che egli abbia assunto la qualifica di indagato", in quanto - posto che il rimettente muove dal presupposto che la denunciata disposizione contempli un procedimento, specificamente volto all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, avente come unico oggetto l'accertamento di un reato, la cui esistenza dipende a sua volta dall'accertamento di una violazione non costituente reato; e che, invece, deve essere riaffermata la radicale differenza di finalita' e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida inflitta dal giudice penale all'esito del relativo processo - tutti gli asseriti profili d'incostituzionalita' risultano denunciati esclusivamente sulla base di una premessa ermeneutica palesemente erronea. - S. nn. 194/1996, 330/1998; O. n. 170/1998.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte