Sentenza 382/1998 (ECLI:IT:COST:1998:382)
Massima numero 24253
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
23/11/1998; Decisione del
23/11/1998
Deposito del 27/11/1998; Pubblicazione in G. U. 02/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
24252
Titolo
SENT. 382/98 B. CONSIGLIO REGIONALE - CONSIGLIERE REGIONALE - IMMUNITA' PER OPINIONI ESPRESSE E VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI - INVITO A COMPARIRE RIVOLTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA A CONSIGLIERE DELLA REGIONE VENETO INDAGATO PER OMESSA DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DI REATO DI CUI SI ERA DIMOSTRATO A CONOSCENZA IN UNA INTERPELLANZA AL CONSIGLIO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE VENETO NEI CONFRONTI DELLO STATO - STRETTA CONNESSIONE DELLA CONDOTTA CONTESTATA AL CONSIGLIERE REGIONALE CON IL LIBERO ESERCIZIO (ATTRAVERSO LA INTERPELLANZA) DEL CONTROLLO DEL CONSIGLIO REGIONALE SULL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA - INSINDACABILITA' - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
SENT. 382/98 B. CONSIGLIO REGIONALE - CONSIGLIERE REGIONALE - IMMUNITA' PER OPINIONI ESPRESSE E VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI - INVITO A COMPARIRE RIVOLTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA A CONSIGLIERE DELLA REGIONE VENETO INDAGATO PER OMESSA DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DI REATO DI CUI SI ERA DIMOSTRATO A CONOSCENZA IN UNA INTERPELLANZA AL CONSIGLIO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE VENETO NEI CONFRONTI DELLO STATO - STRETTA CONNESSIONE DELLA CONDOTTA CONTESTATA AL CONSIGLIERE REGIONALE CON IL LIBERO ESERCIZIO (ATTRAVERSO LA INTERPELLANZA) DEL CONTROLLO DEL CONSIGLIO REGIONALE SULL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA - INSINDACABILITA' - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
Testo
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato in relazione all'invito, indirizzato, il 26 novembre 1996, dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia ad un Consigliere regionale a presentarsi per essere interrogato, quale persona sottoposta a indagini per fatti rientranti nell'art. 361 cod. pen., per avere omesso di denunciare all'Autorita' giudiziaria, nella sua qualita' di pubblico ufficiale, un reato (maltrattamento di animali, previsto dall'art. 727 cod. pen.) del quale aveva dimostrato di essere a conoscenza in una sua interpellanza al Consiglio, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso alla su indicata Procura, di emettere tale atto di invito, che conseguentemente va annullato. Come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato, infatti, nell'ambito - come risulta delimitato dalla Costituzione e dalle leggi statali - della garanzia prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost. con lo stabilire che "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni", si ricomprendono anche le funzioni di indirizzo e quelle che, comunque, si traducono in comportamenti preordinati al controllo politico, tra i quali senza dubbio rientrano - quali atti consiliari tipici strumentali al sindacato esercitato dal Consiglio nei confronti della Giunta - anche le interrogazioni e le interpellanze. E poiche', in base a un principio che - affermato recentemente dalla Corte in tema di immunita' parlamentare, in relazione all'art. 68, primo comma, Cost., in presenza di attivita' oggetto di indagine penale, e' estensibile alla irresponsabilita' prevista per i consiglieri regionali dall'art. 122, quarto comma - deve ritenersi che nell'ambito di questa rientrino non solo le attivita' nelle quali si estrinseca il diritto di interrogazione o di interpellanza, ma, altresi', gli elementi conoscitivi che, utilizzati ai fini dell'esercizio di quel diritto, si pongono in funzionale connessione con il medesimo, e' palese, nel caso (senza che sia necessario affrontare il problema della qualificazione del consigliere regionale come pubblico ufficiale quando acquisisca notizie di reato al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni pubbliche) che la Procura della Repubblica presso la Pretura di Venezia, con la sua iniziativa -pur facendo riferimento, formalmente, non gia' all'interpellanza presentata ma ad elementi di conoscenza ad essa preesistenti e da essa risultanti - ha in sostanza sottoposto a sindacato, indirettamente, proprio il contenuto dell'atto di esercizio, da parte del Consigliere, della sua funzione di controllo politico. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. Sulla estensione e fondamento dell'esonero di responsabilita' previsto per i consiglieri regionali dall'art. 122, quarto comma, in relazione agli artt. 121 e 123, Cost., cfr. inoltre S. nn. 81/1975, 69/1985, 70/1985, 209/1994 e 29/1996, nonche', con particolare riferimento alle interrogazioni e alle interpellanze, S. n. 274/1995. red.: S. Pomodoro
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato in relazione all'invito, indirizzato, il 26 novembre 1996, dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia ad un Consigliere regionale a presentarsi per essere interrogato, quale persona sottoposta a indagini per fatti rientranti nell'art. 361 cod. pen., per avere omesso di denunciare all'Autorita' giudiziaria, nella sua qualita' di pubblico ufficiale, un reato (maltrattamento di animali, previsto dall'art. 727 cod. pen.) del quale aveva dimostrato di essere a conoscenza in una sua interpellanza al Consiglio, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso alla su indicata Procura, di emettere tale atto di invito, che conseguentemente va annullato. Come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato, infatti, nell'ambito - come risulta delimitato dalla Costituzione e dalle leggi statali - della garanzia prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost. con lo stabilire che "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni", si ricomprendono anche le funzioni di indirizzo e quelle che, comunque, si traducono in comportamenti preordinati al controllo politico, tra i quali senza dubbio rientrano - quali atti consiliari tipici strumentali al sindacato esercitato dal Consiglio nei confronti della Giunta - anche le interrogazioni e le interpellanze. E poiche', in base a un principio che - affermato recentemente dalla Corte in tema di immunita' parlamentare, in relazione all'art. 68, primo comma, Cost., in presenza di attivita' oggetto di indagine penale, e' estensibile alla irresponsabilita' prevista per i consiglieri regionali dall'art. 122, quarto comma - deve ritenersi che nell'ambito di questa rientrino non solo le attivita' nelle quali si estrinseca il diritto di interrogazione o di interpellanza, ma, altresi', gli elementi conoscitivi che, utilizzati ai fini dell'esercizio di quel diritto, si pongono in funzionale connessione con il medesimo, e' palese, nel caso (senza che sia necessario affrontare il problema della qualificazione del consigliere regionale come pubblico ufficiale quando acquisisca notizie di reato al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni pubbliche) che la Procura della Repubblica presso la Pretura di Venezia, con la sua iniziativa -pur facendo riferimento, formalmente, non gia' all'interpellanza presentata ma ad elementi di conoscenza ad essa preesistenti e da essa risultanti - ha in sostanza sottoposto a sindacato, indirettamente, proprio il contenuto dell'atto di esercizio, da parte del Consigliere, della sua funzione di controllo politico. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. Sulla estensione e fondamento dell'esonero di responsabilita' previsto per i consiglieri regionali dall'art. 122, quarto comma, in relazione agli artt. 121 e 123, Cost., cfr. inoltre S. nn. 81/1975, 69/1985, 70/1985, 209/1994 e 29/1996, nonche', con particolare riferimento alle interrogazioni e alle interpellanze, S. n. 274/1995. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
co. 4
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte