Sentenza 383/1998 (ECLI:IT:COST:1998:383)
Massima numero 24266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  23/11/1998;  Decisione del  23/11/1998
Deposito del 27/11/1998; Pubblicazione in G. U. 02/12/1998
Massime associate alla pronuncia:  24265  24267  24268  24269  24270  24271


Titolo
SENT. 383/98 B. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI - DISCIPLINA - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DEL POTERE DI PREVEDERE LIMITI ALLE ISCRIZIONI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE RELATIVA PREVISTA IN MATERIA E, CONSEGUENTEMENTE, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE NELLA SPECIE IL 'NUMERUS CLAUSUS' RISULTEREBBE FISSATO DA UNA DELIBERA DEL SENATO ACCADEMICO ANTERIORE AL DECRETO DEL MINISTRO - MOTIVAZIONE, AL RIGUARDO, DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - RICONOSCIUTA APPLICABILITA', CON ARGOMENTAZIONI NON IMPLAUSIBILI, DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - REIEZIONE.

Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 33, 34, 3 e 97 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con cui si attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) il potere di prevedere, nella regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai vari corsi universitari, per alcuni di essi, una limitazione delle iscrizioni, va respinta l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, avanzata da una parte privata in uno dei promossi giudizi, in base all'assunto che nella specie, il processo 'a quo', vertendosi in esso sulla legittimita' di un provvedimento di esclusione dal corso di laurea in odontoiatria adottato con una delibera del Senato accademico dell'Universita' degli studi di Ancona, successivo all'entrata in vigore della norma impugnata, ma anteriore al decreto con cui il potere conferitogli e' stato esercitato dal Ministro, avrebbe dovuto essere definito sulla base della normativa anteriore. Le argomentazioni dell'autorita' rimettente - secondo le quali l'iniziale deliberazione del Senato accademico sarebbe stata superata sia dalla nuova disciplina legislativa che dagli atti amministrativi successivi e, di conseguenza, il contestato limite di accesso al corso di laurea non sarebbe piu' riferibile a tale deliberazione ma al decreto del Ministro, fondato sulla norma di legge sottoposta al vaglio di costituzionalita', da ritenersi pertanto, anche in tal caso, applicabile - non potendo essere considerate manifestamente arbitrarie o pretestuose, non sono infatti sindacabili dalla Corte. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 34

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1993  n. 87  art. 23