Sentenza 383/1998 (ECLI:IT:COST:1998:383)
Massima numero 24270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
23/11/1998; Decisione del
23/11/1998
Deposito del 27/11/1998; Pubblicazione in G. U. 02/12/1998
Titolo
SENT. 383/98 F. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI - REGOLAMENTAZIONE - RISERVA DI LEGGE - CARATTERE RELATIVO - NECESSITA' DI SPAZI NORMATIVI, AL DI SOTTO DELLA LEGGE, PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E PER IL GOVERNO E L'AMMINISTRAZIONE.
SENT. 383/98 F. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI - REGOLAMENTAZIONE - RISERVA DI LEGGE - CARATTERE RELATIVO - NECESSITA' DI SPAZI NORMATIVI, AL DI SOTTO DELLA LEGGE, PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E PER IL GOVERNO E L'AMMINISTRAZIONE.
Testo
La riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari, come prevista dalla Costituzione, non e' tale da esigere che l'intera disciplina della materia sia contenuta in legge. Anzitutto, infatti, per quanto attiene al rapporto tra la legge e l'autonomia universitaria prevista dall'ultimo comma dell'art. 33 Cost., va considerato che al riguardo le previsioni legislative valgono solo come "limiti", che non sarebbero piu' tali ove le disposizioni di legge fossero circostanziate al punto da ridurre le universita' - che la Costituzione vuole dotate di ordinamenti autonomi - al ruolo di meri ricettori passivi di decisioni assunte al centro. Mentre, quanto ai rapporti tra potesta' legislativa e potesta' normativa del Governo, nulla nella Costituzione esclude l'eventualita' che un'attivita' normativa secondaria possa legittimamente essere chiamata dalla legge stessa ad integrarne e svolgerne in concreto i contenuti, quando in materia si richiedano determinazioni bensi' unitarie - e quindi non rientranti nelle autonome responsabilita' dei singoli atenei - ma anche tali da dover essere conformate a circostanze e possibilita' materiali varie e variabili, e quindi non facilmente regolabili in concreto secondo generali e stabili previsioni legislative. Rispetto alle linee costituzionali di questo quadro composito, pertanto, le possibilita' che si aprono rispetto alle scelte legislative sono evidentemente assai ampie e diversificate. - V. le precedenti massime C, D ed E. red.: S. Pomodoro
La riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari, come prevista dalla Costituzione, non e' tale da esigere che l'intera disciplina della materia sia contenuta in legge. Anzitutto, infatti, per quanto attiene al rapporto tra la legge e l'autonomia universitaria prevista dall'ultimo comma dell'art. 33 Cost., va considerato che al riguardo le previsioni legislative valgono solo come "limiti", che non sarebbero piu' tali ove le disposizioni di legge fossero circostanziate al punto da ridurre le universita' - che la Costituzione vuole dotate di ordinamenti autonomi - al ruolo di meri ricettori passivi di decisioni assunte al centro. Mentre, quanto ai rapporti tra potesta' legislativa e potesta' normativa del Governo, nulla nella Costituzione esclude l'eventualita' che un'attivita' normativa secondaria possa legittimamente essere chiamata dalla legge stessa ad integrarne e svolgerne in concreto i contenuti, quando in materia si richiedano determinazioni bensi' unitarie - e quindi non rientranti nelle autonome responsabilita' dei singoli atenei - ma anche tali da dover essere conformate a circostanze e possibilita' materiali varie e variabili, e quindi non facilmente regolabili in concreto secondo generali e stabili previsioni legislative. Rispetto alle linee costituzionali di questo quadro composito, pertanto, le possibilita' che si aprono rispetto alle scelte legislative sono evidentemente assai ampie e diversificate. - V. le precedenti massime C, D ed E. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 6
Altri parametri e norme interposte