Sentenza 383/1998 (ECLI:IT:COST:1998:383)
Massima numero 24271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
23/11/1998; Decisione del
23/11/1998
Deposito del 27/11/1998; Pubblicazione in G. U. 02/12/1998
Titolo
SENT. 383/98 G. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI - NORMAZIONE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DEL POTERE DI PREVEDERE LIMITI NUMERICI ALLE ISCRIZIONI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE RELATIVA PREVISTA IN MATERIA E, CONSEGUENTEMENTE, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - PREDETERMINAZIONE DI ADEGUATI LIMITI E INDIRIZZI, IN ORDINE AI PROVVEDIMENTI DEMANDATI ALL'ESECUTIVO, IN DIRETTIVE COMUNITARIE VINCOLANTI PER GLI STATI MEMBRI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE - RILEVATA NECESSITA', PERALTRO, DI UNA ORGANICA SISTEMAZIONE DELLA MATERIA IN SEDE LEGISLATIVA.
SENT. 383/98 G. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI - NORMAZIONE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DEL POTERE DI PREVEDERE LIMITI NUMERICI ALLE ISCRIZIONI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE RELATIVA PREVISTA IN MATERIA E, CONSEGUENTEMENTE, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - PREDETERMINAZIONE DI ADEGUATI LIMITI E INDIRIZZI, IN ORDINE AI PROVVEDIMENTI DEMANDATI ALL'ESECUTIVO, IN DIRETTIVE COMUNITARIE VINCOLANTI PER GLI STATI MEMBRI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE - RILEVATA NECESSITA', PERALTRO, DI UNA ORGANICA SISTEMAZIONE DELLA MATERIA IN SEDE LEGISLATIVA.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione della riserva di legge relativa prevista, in materia di accesso ai corsi universitari, dagli artt. 33 e 34 Cost., e conseguentemente, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, garantito, in relazione anche all'art. 3, dall'art. 97 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con la quale si attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), il potere di prevedere, per taluni dei corsi, limiti alle iscrizioni. La predeterminazione necessaria perche' sia assicurato il rispetto della invocata riserva di legge, di limiti e indirizzi riguardo all'esercizio del potere conferito in materia all'esecutivo, pur non essendo contenuta nella norma impugnata, si rinviene infatti nelle direttive comunitarie (da ultimo 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) - vincolanti, alla stregua dell'art. 189 del Trattato CEE, per gli Stati membri cui sono rivolte, e attuate con i decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 129 e 2 maggio 1994, n. 353 - che per alcuni corsi di universitari aventi particolari caratteristiche - tra cui quelli a cui si riferiscono i ricorsi presentati nel caso ai TAR rimettenti - prescrivono, in vista dell'analogia dei titoli universitari rilasciati nei diversi Paesi e del loro reciproco riconoscimento e degli 'standard' di formazione minimi che gli stessi titoli debbono quindi attestare, che gli studi teorici si accompagnino necessariamente a esperienze pratiche, acquisite attraverso attivita' cliniche o, in genere, operative svolte, nel corso di periodi di formazione e di tirocinio, in strutture idonee e dotate delle strumentazioni necessarie, sotto gli opportuni controlli, il che implica e presuppone che tra le disponibilita' di strutture e il numero degli studenti vi sia un rapporto di congruita', in relazione alle specifiche modalita' dell'apprendimento. E' dunque da escludersi - contrariamente all'assunto dei giudici 'a quibus' - che il legislatore italiano, prevedendo, con la disposizione impugnata, per i corsi universitari suddetti - come per lo piu' i suoi omologhi degli altri Stati dell'Unione europea - la possibilita' di introdurre il 'numerus clausus', abbia conferito all'amministrazione un potere svincolato da limiti sostanziali derivanti dall'ordinamento e suscettibile di essere esercitato arbitrariamente. Restando comunque indubbio che l'intera materia necessita, anche e specie per evitare incertezze e pregiudizievoli contenziosi, di una organica sistemazione legislativa, finora, invero, sempre mancata. - V. le precedenti massime D, E ed F. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione della riserva di legge relativa prevista, in materia di accesso ai corsi universitari, dagli artt. 33 e 34 Cost., e conseguentemente, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, garantito, in relazione anche all'art. 3, dall'art. 97 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con la quale si attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), il potere di prevedere, per taluni dei corsi, limiti alle iscrizioni. La predeterminazione necessaria perche' sia assicurato il rispetto della invocata riserva di legge, di limiti e indirizzi riguardo all'esercizio del potere conferito in materia all'esecutivo, pur non essendo contenuta nella norma impugnata, si rinviene infatti nelle direttive comunitarie (da ultimo 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) - vincolanti, alla stregua dell'art. 189 del Trattato CEE, per gli Stati membri cui sono rivolte, e attuate con i decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 129 e 2 maggio 1994, n. 353 - che per alcuni corsi di universitari aventi particolari caratteristiche - tra cui quelli a cui si riferiscono i ricorsi presentati nel caso ai TAR rimettenti - prescrivono, in vista dell'analogia dei titoli universitari rilasciati nei diversi Paesi e del loro reciproco riconoscimento e degli 'standard' di formazione minimi che gli stessi titoli debbono quindi attestare, che gli studi teorici si accompagnino necessariamente a esperienze pratiche, acquisite attraverso attivita' cliniche o, in genere, operative svolte, nel corso di periodi di formazione e di tirocinio, in strutture idonee e dotate delle strumentazioni necessarie, sotto gli opportuni controlli, il che implica e presuppone che tra le disponibilita' di strutture e il numero degli studenti vi sia un rapporto di congruita', in relazione alle specifiche modalita' dell'apprendimento. E' dunque da escludersi - contrariamente all'assunto dei giudici 'a quibus' - che il legislatore italiano, prevedendo, con la disposizione impugnata, per i corsi universitari suddetti - come per lo piu' i suoi omologhi degli altri Stati dell'Unione europea - la possibilita' di introdurre il 'numerus clausus', abbia conferito all'amministrazione un potere svincolato da limiti sostanziali derivanti dall'ordinamento e suscettibile di essere esercitato arbitrariamente. Restando comunque indubbio che l'intera materia necessita, anche e specie per evitare incertezze e pregiudizievoli contenziosi, di una organica sistemazione legislativa, finora, invero, sempre mancata. - V. le precedenti massime D, E ed F. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 34
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte