Ordinanza 384/1998 (ECLI:IT:COST:1998:384)
Massima numero 24258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
23/11/1998; Decisione del
23/11/1998
Deposito del 27/11/1998; Pubblicazione in G. U. 02/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 384/98. SANITA' PUBBLICA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - DIVIETO PER LE UU.SS.LL. AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE DI UTILIZZAZIONE, SENZA CORRISPETTIVO, DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER ANALISI DI LABORATORIO MESSI A DISPOSIZIONE DA DITTE FORNITRICI - SANZIONI PENALI - PRETESA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TRENTO IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' SANITARIA NEL TERRITORIO PROVINCIALE - PROVINCIA DI TRENTO - ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI COMODATO DA PARTE DELL'U.S.L. - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' SANITARIA - PROSPETTAZIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN TERMINI ALTERNATIVI - RISOLUZIONE DELLA QUESTIONE IN UN QUESITO INTERPRETATIVO RIVOLTO ALLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 384/98. SANITA' PUBBLICA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - DIVIETO PER LE UU.SS.LL. AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE DI UTILIZZAZIONE, SENZA CORRISPETTIVO, DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER ANALISI DI LABORATORIO MESSI A DISPOSIZIONE DA DITTE FORNITRICI - SANZIONI PENALI - PRETESA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TRENTO IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' SANITARIA NEL TERRITORIO PROVINCIALE - PROVINCIA DI TRENTO - ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI COMODATO DA PARTE DELL'U.S.L. - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' SANITARIA - PROSPETTAZIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN TERMINI ALTERNATIVI - RISOLUZIONE DELLA QUESTIONE IN UN QUESITO INTERPRETATIVO RIVOLTO ALLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 l. reg. Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 (Disposizioni per la formazione e la stipulazione dei contratti delle Unita' sanitarie locali) e dell'art. 2 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita'), nonche' dell'art. 51 l. prov. Trento 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del Servizio sanitario provinciale) e dell'art. 1 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente modifiche a norme di attuazione gia' emanate), sollevata, in via alternativa, per violazione degli artt. 4, n. 7, e 9, n. 10, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 70 (Approvazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in quanto - posto che il remittente, prospettando in termini alternativi questioni di legittimita' costituzionale di due distinti complessi normativi, ha omesso di indicare quale, tra le diverse disposizioni astrattamente riferibili alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, debba trovare applicazione; e che la questione di legittimita' costituzionale puo' essere proposta solo dopo che il giudice ne abbia individuato con esattezza l'oggetto ed abbia risolto in via interpretativa ogni dubbio su quale sia la disposizione da applicare - la questione medesima si risolve in un quesito interpretativo rivolto alla Corte circa la disposizione applicabile alla fattispecie. - S. nn. 188/1995, 187/1992, 473/1989 e 472/1989; O. nn. 207/1993, 206/1989. red.: S. Di Palma
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 l. reg. Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 (Disposizioni per la formazione e la stipulazione dei contratti delle Unita' sanitarie locali) e dell'art. 2 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita'), nonche' dell'art. 51 l. prov. Trento 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del Servizio sanitario provinciale) e dell'art. 1 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente modifiche a norme di attuazione gia' emanate), sollevata, in via alternativa, per violazione degli artt. 4, n. 7, e 9, n. 10, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 70 (Approvazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in quanto - posto che il remittente, prospettando in termini alternativi questioni di legittimita' costituzionale di due distinti complessi normativi, ha omesso di indicare quale, tra le diverse disposizioni astrattamente riferibili alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, debba trovare applicazione; e che la questione di legittimita' costituzionale puo' essere proposta solo dopo che il giudice ne abbia individuato con esattezza l'oggetto ed abbia risolto in via interpretativa ogni dubbio su quale sia la disposizione da applicare - la questione medesima si risolve in un quesito interpretativo rivolto alla Corte circa la disposizione applicabile alla fattispecie. - S. nn. 188/1995, 187/1992, 473/1989 e 472/1989; O. nn. 207/1993, 206/1989. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 4 n. 7
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n. 10