Ordinanza 391/1998 (ECLI:IT:COST:1998:391)
Massima numero 24260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
23/11/1998; Decisione del
23/11/1998
Deposito del 27/11/1998; Pubblicazione in G. U. 02/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 391/98. USI CIVICI - PROCEDIMENTO DI LEGITTIMAZIONE DI OCCUPAZIONE DI TERRE DI USO CIVICO - COMPETENZA DEL COMMISSARIO DEGLI USI CIVICI - ESCLUSIONE, SECONDO L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA INCIDENZA SULLA TUTELA DEL PAESAGGIO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PUBBLICI - RICHIAMO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 46/1995 E ALL'ORDINANZA N. 117/1995 - NATURA AMMINISTRATIVA DEL PROCEDIMENTO DI LEGITTIMAZIONE - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA EVENTUALE NATURA GIURISDIZIONALE DEL PROCEDIMENTO STESSO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 391/98. USI CIVICI - PROCEDIMENTO DI LEGITTIMAZIONE DI OCCUPAZIONE DI TERRE DI USO CIVICO - COMPETENZA DEL COMMISSARIO DEGLI USI CIVICI - ESCLUSIONE, SECONDO L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA INCIDENZA SULLA TUTELA DEL PAESAGGIO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PUBBLICI - RICHIAMO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 46/1995 E ALL'ORDINANZA N. 117/1995 - NATURA AMMINISTRATIVA DEL PROCEDIMENTO DI LEGITTIMAZIONE - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA EVENTUALE NATURA GIURISDIZIONALE DEL PROCEDIMENTO STESSO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 66 e 71 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); 9 e 10 l. 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno); 29, 30 e 31 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno), sollevata con riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 Cost., in quanto - posto che il procedimento di legittimazione previsto dall'art. 9 l. n. 766 del 1927 (oggetto di domanda proposta nel giudizio 'a quo') ha natura amministrativa e non giurisdizionale, salvo nel caso in cui insorga controversia tra le parti circa la sussistenza dei presupposti per la legittimazione; e che nel caso di specie non consta dall'ordinanza di rimessione, ne' risulta altrimenti, se nel procedimento 'a quo' sia insorta tra le parti una controversia siffatta - in assenza di tale precisazione non puo' stabilirsi se il procedimento nel corso del quale e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale debba considerarsi di natura amministrativa o giurisdizionale. red.: S. Di Palma
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 66 e 71 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); 9 e 10 l. 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno); 29, 30 e 31 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno), sollevata con riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 Cost., in quanto - posto che il procedimento di legittimazione previsto dall'art. 9 l. n. 766 del 1927 (oggetto di domanda proposta nel giudizio 'a quo') ha natura amministrativa e non giurisdizionale, salvo nel caso in cui insorga controversia tra le parti circa la sussistenza dei presupposti per la legittimazione; e che nel caso di specie non consta dall'ordinanza di rimessione, ne' risulta altrimenti, se nel procedimento 'a quo' sia insorta tra le parti una controversia siffatta - in assenza di tale precisazione non puo' stabilirsi se il procedimento nel corso del quale e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale debba considerarsi di natura amministrativa o giurisdizionale. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte