Sentenza 394/1998 (ECLI:IT:COST:1998:394)
Massima numero 24264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
25/11/1998; Decisione del
25/11/1998
Deposito del 04/12/1998; Pubblicazione in G. U. 09/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 394/98. PROCEDIMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DEGLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMPETENZA A GIUDICARE ATTRIBUITA AD APPOSITE COMMISSIONI, DI PRIMO E DI SECONDO GRADO, ISTITUITE IN SEDE DISTRETTUALE E PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO COSTITUZIONALE DI ISTITUZIONE DI GIUDICI SPECIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA CHE, CONSENTENDO IL RICORSO PER CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE CONTRO LA DECISIONE DISCIPLINARE DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO, E' IN GRADO DI CONNOTARE LE COMMISSIONI COME GIUDICE SPECIALE - EFFETTI.
SENT. 394/98. PROCEDIMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DEGLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMPETENZA A GIUDICARE ATTRIBUITA AD APPOSITE COMMISSIONI, DI PRIMO E DI SECONDO GRADO, ISTITUITE IN SEDE DISTRETTUALE E PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO COSTITUZIONALE DI ISTITUZIONE DI GIUDICI SPECIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA CHE, CONSENTENDO IL RICORSO PER CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE CONTRO LA DECISIONE DISCIPLINARE DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO, E' IN GRADO DI CONNOTARE LE COMMISSIONI COME GIUDICE SPECIALE - EFFETTI.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 102, comma 2, Cost., l'art. 18, comma 5, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), il quale prevede che contro la decisione resa dalla commissione avente sede presso il Ministero di grazia e giustizia (che ha competenza a giudicare in secondo grado delle trasgressioni disciplinari degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria commesse nell'esercizio delle loro funzioni) e' possibile proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, in quanto - posto che, nell'attribuire l'esercizio della funzione giurisdizionale a magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, la Costituzione (art. 102, comma 2) vieta la istituzione di giudici straordinari o speciali, consentendo soltanto l'istituzione, presso gli organi giudiziari ordinari, di sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura; che le commissioni per i procedimenti disciplinari nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, qualificate come giurisdizionali essenzialmente in ragione del tipo di gravame previsto per i loro provvedimenti, non possono essere considerate sezioni specializzate di organi giudiziari ordinari; e che non si tratta nemmeno di organi disciplinari preesistenti alla Costituzione, per i quali, in ipotesi, si possa richiamare la VI disp. trans. e fin. della Costituzione per sostenerne la sopravvivenza come giudici speciali - il sistema disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria si pone in contrasto con il divieto costituzionale di istituire giudici speciali; con la precisazione che l'illegittimita' costituzionale non si estende alla disciplina del procedimento ed all'esistenza delle commissioni, ma e' limitata alla norma che, nelle disposizioni denunciate (artt. 16, 17 e 18 d.lgs. n. 271 del 1989), vale a configurare come giurisdizionale l'attivita' delle commissioni di disciplina e quindi a connotare le stesse come giudice speciale, sicche', dipendendo tale qualificazione dalla prevista possibilita' di proporre direttamente ricorso per cassazione contro le pronunce della commissione di secondo grado (art. 18, comma 5), e' sufficiente dichiarare l'illegittimita' costituzionale di tale norma per superare i vizi denunciati; e con la conseguenza che le commissioni assumono la configurazione di organi disciplinari amministrativi, nei confronti delle cui decisioni rimangono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali. - S. nn. 145/1976, 284/1986, 380/1992, 71/1995, 52 e 83/1998. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 102, comma 2, Cost., l'art. 18, comma 5, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), il quale prevede che contro la decisione resa dalla commissione avente sede presso il Ministero di grazia e giustizia (che ha competenza a giudicare in secondo grado delle trasgressioni disciplinari degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria commesse nell'esercizio delle loro funzioni) e' possibile proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, in quanto - posto che, nell'attribuire l'esercizio della funzione giurisdizionale a magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, la Costituzione (art. 102, comma 2) vieta la istituzione di giudici straordinari o speciali, consentendo soltanto l'istituzione, presso gli organi giudiziari ordinari, di sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura; che le commissioni per i procedimenti disciplinari nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, qualificate come giurisdizionali essenzialmente in ragione del tipo di gravame previsto per i loro provvedimenti, non possono essere considerate sezioni specializzate di organi giudiziari ordinari; e che non si tratta nemmeno di organi disciplinari preesistenti alla Costituzione, per i quali, in ipotesi, si possa richiamare la VI disp. trans. e fin. della Costituzione per sostenerne la sopravvivenza come giudici speciali - il sistema disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria si pone in contrasto con il divieto costituzionale di istituire giudici speciali; con la precisazione che l'illegittimita' costituzionale non si estende alla disciplina del procedimento ed all'esistenza delle commissioni, ma e' limitata alla norma che, nelle disposizioni denunciate (artt. 16, 17 e 18 d.lgs. n. 271 del 1989), vale a configurare come giurisdizionale l'attivita' delle commissioni di disciplina e quindi a connotare le stesse come giudice speciale, sicche', dipendendo tale qualificazione dalla prevista possibilita' di proporre direttamente ricorso per cassazione contro le pronunce della commissione di secondo grado (art. 18, comma 5), e' sufficiente dichiarare l'illegittimita' costituzionale di tale norma per superare i vizi denunciati; e con la conseguenza che le commissioni assumono la configurazione di organi disciplinari amministrativi, nei confronti delle cui decisioni rimangono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali. - S. nn. 145/1976, 284/1986, 380/1992, 71/1995, 52 e 83/1998. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
Altri parametri e norme interposte