Ordinanza 397/1998 (ECLI:IT:COST:1998:397)
Massima numero 24273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  25/11/1998;  Decisione del  25/11/1998
Deposito del 04/12/1998; Pubblicazione in G. U. 09/12/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 397/98. REATO IN GENERE - REATI ELETTORALI - REGIONE SICILIANA - ELEZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE - CORRUZIONE ELETTORALE - TERMINE PRESCRIZIONALE - PREVISIONE DEL TERMINE PRESCRIZIONALE BREVE STABILITO DALLA LEGGE ELETTORALE NAZIONALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - MANCATA PREVISIONE DEL TERMINE PRESCRIZIONALE ORDINARIO COME DISPOSTO DALLA LEGGE STATALE PER LE ELEZIONI AI CONSIGLI REGIONALI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - PRETESA LEGIFERAZIONE INDEBITA IN MATERIA PENALE - INTRINSECA CONTRADDITTORIETA' DELLA PROSPETTAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 l. Regione siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in materia di permessi, indennita' ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il comitato regionale di controllo, il personale della amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme), sollevata con riferimento agli artt. 25, comma secondo, 70 e 3 Cost., in quanto la prospettazione della questione medesima appare intrinsecamente contraddittoria. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 70

Altri parametri e norme interposte