Sentenza 398/1998 (ECLI:IT:COST:1998:398)
Massima numero 24306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 11/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 398/98 A. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - DISPOSIZIONI, DI DECRETI-LEGGE E DI LEGGI, EMANATE IN MATERIA - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA, LAZIO, MOLISE E BASILICATA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, INOLTRATI SUL PRESUPPOSTO CHE LE QUESTIONI SOLLEVATE RIGUARDINO MATERIA DI LORO COMPETENZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' AVANZATA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE ESSE ATTENGANO INVECE AGLI INTERVENTI SULLA REGOLAZIONE DEL MERCATO AGRICOLO, DI ESCLUSIVA SPETTANZA STATALE - REIEZIONE.
SENT. 398/98 A. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - DISPOSIZIONI, DI DECRETI-LEGGE E DI LEGGI, EMANATE IN MATERIA - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA, LAZIO, MOLISE E BASILICATA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, INOLTRATI SUL PRESUPPOSTO CHE LE QUESTIONI SOLLEVATE RIGUARDINO MATERIA DI LORO COMPETENZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' AVANZATA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE ESSE ATTENGANO INVECE AGLI INTERVENTI SULLA REGOLAZIONE DEL MERCATO AGRICOLO, DI ESCLUSIVA SPETTANZA STATALE - REIEZIONE.
Testo
Riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Molise e Basilicata e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in ordine alla normativa delle quote latte contenuta nei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, 16 maggio 1996, n. 260, 8 luglio 1996, n. 353, 8 agosto 1996, n. 440, 6 settembre 1996, n. 463, - nessuno dei quali convertito in legge - 23 ottobre 1996, n. 542, e 23 ottobre 1996, n. 552 - convertiti rispettivamente dalle leggi 23 dicembre 1996, n. 649 e 20 dicembre 1996, n. 642 - e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 - atti legislativi tutti impugnati sul presupposto che essi vertano su materia di competenza regionale e provinciale - va preliminarmente respinta l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale le misure statali sulle quote latte non atterrebbero a materia di competenza regionale e provinciale, ma costituirebbero un intervento di regolamentazione del mercato agricolo riservato allo Stato ai sensi dell'art. 71, lett. b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n,. 616 (e oggi dell'art. 2 del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143). E' infatti ormai acquisito alla giurisprudenza della Corte costituzionale che il comparto della produzione lattiera e delle strutture produttive intese in senso lato assume un rilievo distinto ed autonomo rispetto alla regolazione dei prezzi e dei mercati, sicche' il nesso strumentale tra l'agricoltura - che e' l'oggetto specifico delle misure in questione - e la politica del mercato agricolo non puo' giustificare l'attrazione della prima nell'ambito della seconda, giacche' altrimenti, posto che ogni attivita' agricola puo' sempre essere strumentale al mercato, la competenza regionale in materia di agricoltura ne verrebbe integralmente sacrificata. - Cfr. S. n. 304/1987, ma v. anche, su questione attinente alla riduzione delle quote latte, per il rifiuto di una configurazione in chiave squisitamente finalistica del riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni, S. n. 250/1995. red.: S. Pomodoro
Riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Molise e Basilicata e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in ordine alla normativa delle quote latte contenuta nei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, 16 maggio 1996, n. 260, 8 luglio 1996, n. 353, 8 agosto 1996, n. 440, 6 settembre 1996, n. 463, - nessuno dei quali convertito in legge - 23 ottobre 1996, n. 542, e 23 ottobre 1996, n. 552 - convertiti rispettivamente dalle leggi 23 dicembre 1996, n. 649 e 20 dicembre 1996, n. 642 - e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 - atti legislativi tutti impugnati sul presupposto che essi vertano su materia di competenza regionale e provinciale - va preliminarmente respinta l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale le misure statali sulle quote latte non atterrebbero a materia di competenza regionale e provinciale, ma costituirebbero un intervento di regolamentazione del mercato agricolo riservato allo Stato ai sensi dell'art. 71, lett. b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n,. 616 (e oggi dell'art. 2 del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143). E' infatti ormai acquisito alla giurisprudenza della Corte costituzionale che il comparto della produzione lattiera e delle strutture produttive intese in senso lato assume un rilievo distinto ed autonomo rispetto alla regolazione dei prezzi e dei mercati, sicche' il nesso strumentale tra l'agricoltura - che e' l'oggetto specifico delle misure in questione - e la politica del mercato agricolo non puo' giustificare l'attrazione della prima nell'ambito della seconda, giacche' altrimenti, posto che ogni attivita' agricola puo' sempre essere strumentale al mercato, la competenza regionale in materia di agricoltura ne verrebbe integralmente sacrificata. - Cfr. S. n. 304/1987, ma v. anche, su questione attinente alla riduzione delle quote latte, per il rifiuto di una configurazione in chiave squisitamente finalistica del riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni, S. n. 250/1995. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 71 lett. b)
decreto legislativo 04/06/1997
n. 143
art. 2