Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Requisiti - Necessità di illustrare le ragioni che portano ad applicare la norma censurata nel giudizio principale, e la rendono così pregiudiziale per la definizione del medesimo, nonché le ragioni per cui si ritiene di applicare i parametri sopravvenuti - Sufficiente non implausibilità dell'argomentazione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto le norme della Regione Lazio che prevedono un benefit ambientale a favore del Comune sede dell'impianto o della discarica). (Classif. 112005).
La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale, pur se è vero che è sufficiente la non implausibilità delle ragioni addotte. (Precedenti: S. 105/2018 - mass. 40768).
È necessario che lo scrutinio di costituzionalità sia riferito ai parametri in vigore al momento dell'emanazione della normativa regionale, per cui sono inammissibili le questioni sollevate senza motivare in ordine alle ragioni per le quali si ritiene di dover evocare parametri sopravvenuti all'adozione della legge regionale. (Precedenti: S. 130/2015 - mass. 38455; S. 62/2012; O. 247/ 2016 - mass. 39140).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato e dal Tribunale di Cassino in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s, e 119, secondo comma, Cost., dell'art. 29, comma 2, della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, nella parte in cui prevede che la tariffa per conferire rifiuti agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alle discariche debba essere determinata stabilendo una quota percentuale - c.d. benefit ambientale - dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il 10 e il 20% della tariffa. Il Consiglio di Stato non ha adeguatamente dato conto dei motivi di appello, lasciando solo inferire la presenza di un motivo con il quale viene contestata l'applicabilità al caso di specie della norma censurata, senza che il rimettente si sia pronunciato, neppure in via probabilistica, sulla fondatezza di tale motivo di impugnazione. Le censure sollevate dal Tribunale di Cassino sono viziate dal difetto di motivazione della rilevanza, perché il rimettente, senza specifica e adeguata motivazione, da un lato afferma che l'oggetto del proprio giudizio è un tributo e dall'altro al contempo presuppone la propria giurisdizione di giudice ordinario. Infine, entrambi i rimettenti, assumendo che il benefit ambientale sia un tributo, ritengono di fare riferimento a quanto deciso con la sentenza costituzionale n. 280 del 2011, pronunciata in riferimento però all'art. 119 Cost. nella formulazione precedente la riforma del 2001, senza considerare che la norma regionale censurata è anch'essa anteriore alla predetta riforma costituzionale e che a oggi non risulta avere mai subito modifiche).