Sentenza 45/2025 (ECLI:IT:COST:2025:45)
Massima numero 46741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  27/02/2025;  Decisione del  27/02/2025
Deposito del 17/04/2025; Pubblicazione in G. U. 23/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46740  46742  46743  46744


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie - Sistema di cui all'art. 119, quarto comma, Cost. - Finalità - Garantire, con criterio trasparente e ostensibile, le funzioni degli enti territoriali - Necessità di valutare in modo non atomistico gli interventi legislativi che incidono sull'assetto finanziario degli enti territoriali (nel caso di specie: non fondatezza della questione promosse dalla Regione Liguria avverso disposizioni statali di trasferimento di risorse dal Fondo di solidarietà comunale, o FSC, al Fondo per l'equità del livello dei servizi, o FELS) - Sollecito al legislatore ad attuare il disegno costituzionale di autonomia finanziaria. (Classif. 036014).

Testo

Il sistema perequativo ricavabile dall’art. 119, quarto comma, Cost., dopo la riforma del Titolo V, implica che le funzioni degli enti territoriali devono essere assicurate in concreto mediante le risorse menzionate ai primi tre commi della medesima disposizione costituzionale, attraverso un criterio perequativo trasparente e ostensibile, in attuazione dei principi fissati dall’art. 17, comma 1, lett. a), della legge n. 42 del 2009. (Precedenti: S. 220/2021).

Se nell’unico fondo perequativo relativo ai comuni, ai sensi dell’art. 119, terzo comma, Cost., non possono tollerarsi quote “vincolate”, altre componenti perequative riconducibili al quinto comma della medesima disposizione devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni, anche in termini di rispetto, quando necessario, degli ambiti di competenza regionali.

La scelta di far confluire le risorse in un fondo ad hoc speciale e con vincolo di destinazione, quale il FELS, ricade nella discrezionalità del legislatore ed è rispettosa del monito formulato dalla sentenza costituzionale n. 71 del 2023. La composizione del FSC non è censurabile anche alla luce della complessiva disciplina che, una volta raggiunti i LEP e gli obiettivi di servizio relativi a servizi sociali comunali, asili nido e trasporto di alunni disabili ne dispone una progressiva reintegrazione a partire dal 2029, facendo perdere alle risorse la natura di interventi speciali di cui all’art. 119, quinto comma, Cost., e confluendo quale componente verticale nel FSC, destinato alla perequazione generale. Neppure è fondata la questione per il profilo dell’insufficienza del FSC a finanziare le funzioni fondamentali degli enti locali, in quanto gli interventi legislativi che incidono sull’assetto finanziario degli enti territoriali non devono essere valutati in maniera atomistica, ma nel contesto delle altre disposizioni di carattere finanziario. Infine, quanto alla provenienza delle risorse e, quindi, alla natura verticale od orizzontale dei fondi perequativi, il modello di perequazione esclusivamente verticale è espressamente imposto solo dall’art. 119, quinto comma, Cost., il quale attribuisce allo Stato il compito di destinare risorse aggiuntive e di effettuare interventi speciali a favore di determinati enti territoriali, quando lo richiedano, tra l’altro, obiettivi di sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale, rimozione degli squilibri economici e sociali, effettivo esercizio dei diritti della persona. Nel rigettare la questione, questa Corte non può tuttavia esimersi dal rilevare che lo Stato continua a generare un sistema di finanza locale derivata, alimentata da trasferimenti veicolati da fondi settoriali, così allontanandosi dal modello di autonomia finanziaria delineato dall’art. 119 Cost., la cui attuazione è stata ripetutamente sollecitata dalla Corte stessa). (Precedenti: S. 195/2024 - mass. 46559; S. 63/2024 - mass. 46088).

 (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Liguria in riferimento all’art. 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost., dell’art. 1, commi 494 e 497, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui trasferisce risorse dal Fondo di solidarietà comunale, o FSC, al Fondo per l’equità del livello dei servizi, o FELS). 



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2023  n. 213  art. 1  co. 494

legge  30/12/2023  n. 213  art. 1  co. 497

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 5

Altri parametri e norme interposte