Sentenza 398/1998 (ECLI:IT:COST:1998:398)
Massima numero 24310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 11/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 398/98 E. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - DISPOSIZIONI, DI DECRETI-LEGGE E DI LEGGI, EMANATE IN MATERIA - RICORSI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRECETTI STATUTARI PREVEDENTI LA PARTECIPAZIONE DEI PRESIDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLA GIUNTA PROVINCIALE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INAPPLICABILITA', NEL CASO, DI TALI PRECETTI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 398/98 E. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - DISPOSIZIONI, DI DECRETI-LEGGE E DI LEGGI, EMANATE IN MATERIA - RICORSI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRECETTI STATUTARI PREVEDENTI LA PARTECIPAZIONE DEI PRESIDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLA GIUNTA PROVINCIALE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INAPPLICABILITA', NEL CASO, DI TALI PRECETTI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 44 dello Statuto speciale - in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto stesso - e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 52, quarto comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige - in relazione agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, delle norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 1^ febbraio 1973, n. 49 - riguardo alla normativa delle "quote latte", nei confronti dei dd.ll. 16 maggio 1996, n. 260, 6 settembre 1996, n. 463, 23 ottobre 1996, n. 542 e 23 ottobre 1996, n. 552, nonche' delle leggi 23 dicembre 1996, n. 649, 20 dicembre 1996, n. 642 e 23 dicembre 1996, n. 662, in base all'assunto che in forza dei richiamati precetti statutari sia il Presidente della Giunta regionale, sia il presidente della Giunta provinciale avrebbero dovuto partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri nelle quali sono stati approvati gli atti impugnati. La riduzione dei quantitativi di riferimento individuale di latte e il regime delle impugnazioni delle relative determinazioni dell'AIMA, l'eliminazione del sistema di compensazione per associazioni di produttori (APL), la predisposizione di un piano di abbandono della produzione lattiera e la disciplina degli affitti e delle vendite delle quote latte, - in cui si sostanzia l'oggetto delle contestate disposizioni - non possono infatti non avere applicazione generale e non possono non operare indistintamente nei confronti di tutte le Regioni e delle Province autonome, e pertanto nel caso non e' ravvisabile quell'interesse differenziato e proprio e peculiare della singola Regione o Provincia autonoma, per cui solo, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, e' richiesta la partecipazione dei presidenti di Giunta alle sedute del Consiglio dei ministri. - Cfr.S. nn. 191/1991, 37/1991, 381/1990, 343/1990 e 224/1990. red.: S. Pomodoro
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 44 dello Statuto speciale - in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto stesso - e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 52, quarto comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige - in relazione agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, delle norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 1^ febbraio 1973, n. 49 - riguardo alla normativa delle "quote latte", nei confronti dei dd.ll. 16 maggio 1996, n. 260, 6 settembre 1996, n. 463, 23 ottobre 1996, n. 542 e 23 ottobre 1996, n. 552, nonche' delle leggi 23 dicembre 1996, n. 649, 20 dicembre 1996, n. 642 e 23 dicembre 1996, n. 662, in base all'assunto che in forza dei richiamati precetti statutari sia il Presidente della Giunta regionale, sia il presidente della Giunta provinciale avrebbero dovuto partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri nelle quali sono stati approvati gli atti impugnati. La riduzione dei quantitativi di riferimento individuale di latte e il regime delle impugnazioni delle relative determinazioni dell'AIMA, l'eliminazione del sistema di compensazione per associazioni di produttori (APL), la predisposizione di un piano di abbandono della produzione lattiera e la disciplina degli affitti e delle vendite delle quote latte, - in cui si sostanzia l'oggetto delle contestate disposizioni - non possono infatti non avere applicazione generale e non possono non operare indistintamente nei confronti di tutte le Regioni e delle Province autonome, e pertanto nel caso non e' ravvisabile quell'interesse differenziato e proprio e peculiare della singola Regione o Provincia autonoma, per cui solo, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, e' richiesta la partecipazione dei presidenti di Giunta alle sedute del Consiglio dei ministri. - Cfr.S. nn. 191/1991, 37/1991, 381/1990, 343/1990 e 224/1990. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 44
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 52
co. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 01/02/1973
n. 49
art. 19