Sentenza 398/1998 (ECLI:IT:COST:1998:398)
Massima numero 24312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 11/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 398/98 G. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - DISPOSIZIONI, DI DECRETI-LEGGE E DI LEGGE, CONCERNENTI, IN PARTICOLARE, LA FORMAZIONE DI BOLLETTINI DA PARTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA), EMESSI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE ANNUALE DELLE QUOTE, E IL REGIME DELLE IMPUGNAZIONI DEGLI STESSI - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA ED EMILIA-ROMAGNA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - INTEGRALE E RETROATTIVA SOSTITUZIONE, 'IN PARTE QUA', DELLA DISCIPLINA CENSURATA, CON NORME PROFONDAMENTE INNOVATIVE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 398/98 G. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - DISPOSIZIONI, DI DECRETI-LEGGE E DI LEGGE, CONCERNENTI, IN PARTICOLARE, LA FORMAZIONE DI BOLLETTINI DA PARTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA), EMESSI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE ANNUALE DELLE QUOTE, E IL REGIME DELLE IMPUGNAZIONI DEGLI STESSI - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA ED EMILIA-ROMAGNA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - INTEGRALE E RETROATTIVA SOSTITUZIONE, 'IN PARTE QUA', DELLA DISCIPLINA CENSURATA, CON NORME PROFONDAMENTE INNOVATIVE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in materia di quote latte, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 118 Cost., ed agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nei confronti delle disposizioni - concernenti, in particolare, la formazione dei bollettini dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) recanti la determinazione annuale della quota spettante a ciascun produttore e il regime delle impugnazioni degli stessi bollettini - contenute negli artt. 1 del d.l. 15 marzo 1996, n. 124, 1 del d.l. 16 maggio 1996, n. 260, 2 del d.l. 8 luglio 1996, n. 353, 2 del d.l. 6 settembre 1996, n. 463, 2 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552, e della legge 20 dicembre 1996, n. 642, - nella parte in cui converte l'art. 2 del d.l. 23 dicembre 1996, n. 662, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. La disciplina censurata, infatti, non e' piu' vigente, 'in parte qua', essendo stata per intero, retroattivamente, sostituita, dall'art. 2 del d.l. 1^ dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5) con disposizioni non certo di mera forma, ma fortemente innovative, che, comportando una vera e propria rideterminazione delle quote individuali, rimuovono, per il periodo 1995-1996, i bollettini adottati sulla base delle norme impugnate - non costituenti piu' "accertamento definitivo" delle posizioni individuali - e che, per quanto riguarda la disciplina delle impugnazioni dei produttori, non prevedono piu' ricorsi in opposizione rivolti all'AIMA, ma ricorsi di riesame che vanno ora presentati alle Regioni e alle Province autonome e che queste decidono, con provvedimento motivato, previa istruttoria e convocazione del ricorrente in contraddittorio, sicche' sotto ogni aspetto e' da escludersi che la sopravvenuta normativa possa essere intesa come diretta a vanificare il diritto delle Regioni e della Provincia autonoma ricorrenti ad ottenere una decisione della Corte costituzionale. Fermo restando, tuttavia, ovviamente, che la dichiarata cessazione della materia del contendere non pregiudica, sotto nessun profilo, la futura valutazione delle questioni che possano essere tempestivamente e ritualmente proposte sulle nuove norme ora vigenti. - V. la precedente massima F. red.: S. Pomodoro
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in materia di quote latte, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 118 Cost., ed agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nei confronti delle disposizioni - concernenti, in particolare, la formazione dei bollettini dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) recanti la determinazione annuale della quota spettante a ciascun produttore e il regime delle impugnazioni degli stessi bollettini - contenute negli artt. 1 del d.l. 15 marzo 1996, n. 124, 1 del d.l. 16 maggio 1996, n. 260, 2 del d.l. 8 luglio 1996, n. 353, 2 del d.l. 6 settembre 1996, n. 463, 2 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552, e della legge 20 dicembre 1996, n. 642, - nella parte in cui converte l'art. 2 del d.l. 23 dicembre 1996, n. 662, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. La disciplina censurata, infatti, non e' piu' vigente, 'in parte qua', essendo stata per intero, retroattivamente, sostituita, dall'art. 2 del d.l. 1^ dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5) con disposizioni non certo di mera forma, ma fortemente innovative, che, comportando una vera e propria rideterminazione delle quote individuali, rimuovono, per il periodo 1995-1996, i bollettini adottati sulla base delle norme impugnate - non costituenti piu' "accertamento definitivo" delle posizioni individuali - e che, per quanto riguarda la disciplina delle impugnazioni dei produttori, non prevedono piu' ricorsi in opposizione rivolti all'AIMA, ma ricorsi di riesame che vanno ora presentati alle Regioni e alle Province autonome e che queste decidono, con provvedimento motivato, previa istruttoria e convocazione del ricorrente in contraddittorio, sicche' sotto ogni aspetto e' da escludersi che la sopravvenuta normativa possa essere intesa come diretta a vanificare il diritto delle Regioni e della Provincia autonoma ricorrenti ad ottenere una decisione della Corte costituzionale. Fermo restando, tuttavia, ovviamente, che la dichiarata cessazione della materia del contendere non pregiudica, sotto nessun profilo, la futura valutazione delle questioni che possano essere tempestivamente e ritualmente proposte sulle nuove norme ora vigenti. - V. la precedente massima F. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte