Sentenza 398/1998 (ECLI:IT:COST:1998:398)
Massima numero 24312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  10/12/1998;  Decisione del  10/12/1998
Deposito del 11/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Massime associate alla pronuncia:  24306  24307  24308  24309  24310  24311  24313  24314  24315  24316  24317  24318  24319  24320  24321  24322  24323


Titolo
SENT. 398/98 G. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - DISPOSIZIONI, DI DECRETI-LEGGE E DI LEGGE, CONCERNENTI, IN PARTICOLARE, LA FORMAZIONE DI BOLLETTINI DA PARTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA), EMESSI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE ANNUALE DELLE QUOTE, E IL REGIME DELLE IMPUGNAZIONI DEGLI STESSI - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA ED EMILIA-ROMAGNA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - INTEGRALE E RETROATTIVA SOSTITUZIONE, 'IN PARTE QUA', DELLA DISCIPLINA CENSURATA, CON NORME PROFONDAMENTE INNOVATIVE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in materia di quote latte, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 118 Cost., ed agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nei confronti delle disposizioni - concernenti, in particolare, la formazione dei bollettini dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) recanti la determinazione annuale della quota spettante a ciascun produttore e il regime delle impugnazioni degli stessi bollettini - contenute negli artt. 1 del d.l. 15 marzo 1996, n. 124, 1 del d.l. 16 maggio 1996, n. 260, 2 del d.l. 8 luglio 1996, n. 353, 2 del d.l. 6 settembre 1996, n. 463, 2 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552, e della legge 20 dicembre 1996, n. 642, - nella parte in cui converte l'art. 2 del d.l. 23 dicembre 1996, n. 662, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. La disciplina censurata, infatti, non e' piu' vigente, 'in parte qua', essendo stata per intero, retroattivamente, sostituita, dall'art. 2 del d.l. 1^ dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5) con disposizioni non certo di mera forma, ma fortemente innovative, che, comportando una vera e propria rideterminazione delle quote individuali, rimuovono, per il periodo 1995-1996, i bollettini adottati sulla base delle norme impugnate - non costituenti piu' "accertamento definitivo" delle posizioni individuali - e che, per quanto riguarda la disciplina delle impugnazioni dei produttori, non prevedono piu' ricorsi in opposizione rivolti all'AIMA, ma ricorsi di riesame che vanno ora presentati alle Regioni e alle Province autonome e che queste decidono, con provvedimento motivato, previa istruttoria e convocazione del ricorrente in contraddittorio, sicche' sotto ogni aspetto e' da escludersi che la sopravvenuta normativa possa essere intesa come diretta a vanificare il diritto delle Regioni e della Provincia autonoma ricorrenti ad ottenere una decisione della Corte costituzionale. Fermo restando, tuttavia, ovviamente, che la dichiarata cessazione della materia del contendere non pregiudica, sotto nessun profilo, la futura valutazione delle questioni che possano essere tempestivamente e ritualmente proposte sulle nuove norme ora vigenti. - V. la precedente massima F. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte