Sentenza 398/1998 (ECLI:IT:COST:1998:398)
Massima numero 24314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 11/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 398/98 I. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - SISTEMI E PROCEDURE DI COMPENSAZIONE DELLA PRODUZIONE LATTIERA ECCEDENTARIA - DISPOSIZIONI DI LEGGE - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - QUESTIONI SOLLEVATE IN BASE ALLA RITENUTA POSSIBILITA' CHE SIA PER IL PERIODO 1995-1996, SIA PER QUELLI SUCCESSIVI, LA GIA' IN PASSATO ADOTTATA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE PER APL (ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DI PRODUTTORI) POTESSE ANCORA TROVARE MARGINI DI APPLICAZIONE - DEFINITIVA ESCLUSIONE DI TALE POSSIBILITA' IN FORZA DELLE NORME ORA STABILITE IN MATERIA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 398/98 I. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - SISTEMI E PROCEDURE DI COMPENSAZIONE DELLA PRODUZIONE LATTIERA ECCEDENTARIA - DISPOSIZIONI DI LEGGE - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - QUESTIONI SOLLEVATE IN BASE ALLA RITENUTA POSSIBILITA' CHE SIA PER IL PERIODO 1995-1996, SIA PER QUELLI SUCCESSIVI, LA GIA' IN PASSATO ADOTTATA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE PER APL (ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DI PRODUTTORI) POTESSE ANCORA TROVARE MARGINI DI APPLICAZIONE - DEFINITIVA ESCLUSIONE DI TALE POSSIBILITA' IN FORZA DELLE NORME ORA STABILITE IN MATERIA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate - sui sistemi e le procedure della compensazione della produzione lattiera eccedentaria - dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117 e 118 Cost., e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nei confronti dell'art. 2, commi 169 e 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dei commi 166 e 167 del medesimo art. 2 - in relazione al periodo 1995-1996 - sul presupposto che la gia' vigente procedura di compensazione per APL (Associazioni provinciali di produttori) potesse ancora trovare qualche ambito di applicazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Proprio per dissipare i dubbi sorti in proposito, per le incerte vicissitudini dei decreti-legge succedutisi in materia, e l'ambiguo tenore di qualche disposizione degli stessi (come l'art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552), e' parso infatti opportuno al Parlamento acquisire definitivamente, con statuizioni univoche e chiare, le nuove regole per la compensazione disponendo, con lo stesso art. 2 della legge n. 662 del 1996 - che e' senz'altro da escludere che possa ritenersi inteso a frustrare le gia' proposte impugnazioni regionali - che la compensazione abbia luogo su base nazionale. - Riguardo alla (legittima) soppressione in seguito all'avviamento di procedura di infrazione CEE, del sistema di compensazione per APL, v.la seguente massima L. red.: S. Pomodoro
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate - sui sistemi e le procedure della compensazione della produzione lattiera eccedentaria - dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117 e 118 Cost., e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nei confronti dell'art. 2, commi 169 e 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dei commi 166 e 167 del medesimo art. 2 - in relazione al periodo 1995-1996 - sul presupposto che la gia' vigente procedura di compensazione per APL (Associazioni provinciali di produttori) potesse ancora trovare qualche ambito di applicazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Proprio per dissipare i dubbi sorti in proposito, per le incerte vicissitudini dei decreti-legge succedutisi in materia, e l'ambiguo tenore di qualche disposizione degli stessi (come l'art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552), e' parso infatti opportuno al Parlamento acquisire definitivamente, con statuizioni univoche e chiare, le nuove regole per la compensazione disponendo, con lo stesso art. 2 della legge n. 662 del 1996 - che e' senz'altro da escludere che possa ritenersi inteso a frustrare le gia' proposte impugnazioni regionali - che la compensazione abbia luogo su base nazionale. - Riguardo alla (legittima) soppressione in seguito all'avviamento di procedura di infrazione CEE, del sistema di compensazione per APL, v.la seguente massima L. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte