Sentenza 398/1998 (ECLI:IT:COST:1998:398)
Massima numero 24314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  10/12/1998;  Decisione del  10/12/1998
Deposito del 11/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Massime associate alla pronuncia:  24306  24307  24308  24309  24310  24311  24312  24313  24315  24316  24317  24318  24319  24320  24321  24322  24323


Titolo
SENT. 398/98 I. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - SISTEMI E PROCEDURE DI COMPENSAZIONE DELLA PRODUZIONE LATTIERA ECCEDENTARIA - DISPOSIZIONI DI LEGGE - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - QUESTIONI SOLLEVATE IN BASE ALLA RITENUTA POSSIBILITA' CHE SIA PER IL PERIODO 1995-1996, SIA PER QUELLI SUCCESSIVI, LA GIA' IN PASSATO ADOTTATA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE PER APL (ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DI PRODUTTORI) POTESSE ANCORA TROVARE MARGINI DI APPLICAZIONE - DEFINITIVA ESCLUSIONE DI TALE POSSIBILITA' IN FORZA DELLE NORME ORA STABILITE IN MATERIA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate - sui sistemi e le procedure della compensazione della produzione lattiera eccedentaria - dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117 e 118 Cost., e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nei confronti dell'art. 2, commi 169 e 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dei commi 166 e 167 del medesimo art. 2 - in relazione al periodo 1995-1996 - sul presupposto che la gia' vigente procedura di compensazione per APL (Associazioni provinciali di produttori) potesse ancora trovare qualche ambito di applicazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Proprio per dissipare i dubbi sorti in proposito, per le incerte vicissitudini dei decreti-legge succedutisi in materia, e l'ambiguo tenore di qualche disposizione degli stessi (come l'art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552), e' parso infatti opportuno al Parlamento acquisire definitivamente, con statuizioni univoche e chiare, le nuove regole per la compensazione disponendo, con lo stesso art. 2 della legge n. 662 del 1996 - che e' senz'altro da escludere che possa ritenersi inteso a frustrare le gia' proposte impugnazioni regionali - che la compensazione abbia luogo su base nazionale. - Riguardo alla (legittima) soppressione in seguito all'avviamento di procedura di infrazione CEE, del sistema di compensazione per APL, v.la seguente massima L. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte