Sentenza 398/1998 (ECLI:IT:COST:1998:398)
Massima numero 24315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 11/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 398/98 L. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - SISTEMI E PROCEDURE DI COMPENSAZIONE DELLA PRODUZIONE ECCEDENTARIA - DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA - SOPPRESSIONE DEL PREVIGENTE SISTEMA DI COMPENSAZIONE PER APL (ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DI PRODUTTORI) - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, VENETO, E FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - LAMENTATA INCIDENZA SUI POTERI DI PROGRAMMAZIONE IN SETTORI DI LORO COMPETENZA, CON VIOLAZIONE ANCHE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - ESCLUSIONE - ADOZIONE DELLA NORMATIVA IMPUGNATA IN SEGUITO A RILIEVO DI INFRAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE CEE E PREVIA ACQUISIZIONE, IN SENO AL COMITATO DELLE POLITICHE AGROALIMENTARI E FORESTALI, DEI NECESSARI PARERI DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 398/98 L. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - SISTEMI E PROCEDURE DI COMPENSAZIONE DELLA PRODUZIONE ECCEDENTARIA - DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA - SOPPRESSIONE DEL PREVIGENTE SISTEMA DI COMPENSAZIONE PER APL (ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DI PRODUTTORI) - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, VENETO, E FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - LAMENTATA INCIDENZA SUI POTERI DI PROGRAMMAZIONE IN SETTORI DI LORO COMPETENZA, CON VIOLAZIONE ANCHE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - ESCLUSIONE - ADOZIONE DELLA NORMATIVA IMPUGNATA IN SEGUITO A RILIEVO DI INFRAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE CEE E PREVIA ACQUISIZIONE, IN SENO AL COMITATO DELLE POLITICHE AGROALIMENTARI E FORESTALI, DEI NECESSARI PARERI DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, riguardo alle procedure da osservarsi per la compensazione della produzione lattiera eccedentaria - in relazione ai periodi successivi al 1995-1996 - dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 Cost., 4, n. 2, ed 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, ed al principio di leale cooperazione, nei confronti dell'art. 2, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) con i quali si e' disposta la soppressione del gia' vigente sistema di compensazione per APL (Associazioni provinciali di produttori), che secondo le ricorrenti consentiva un controllo della produzione e di riflesso l'esercizio dei poteri programmatori ad esse spettanti. Il superamento di tale sistema, infatti, e' conseguenza, non di un'autonoma determinazione del legislatore, ma della procedura di infrazione al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio, avviata dalla Commissione CEE con parere motivato del 20 maggio 1996. E la decisione - di sicura competenza dello Stato,in quanto ne coinvolge ovviamente indirizzi e responsabilita' nella sua unita' - di non contrastare con i mezzi offerti dal diritto comunitario la soluzione interpretativa accolta dalla Commissione CEE, e quindi di modificare il disapprovato sistema, risulta adottata - come si evince dal verbale del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali del 17 luglio 1996 - dopo che i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome avevano avuto modo - come certo era necessario per la incidenza della insorta controversia sulla disciplina di una materia di loro competenza - di manifestare il loro orientamento. Ne' in contrario puo' aver rilievo la forma in cui questo si e' espresso, trattandosi di situazione nettamente diversa dai casi di elaborazione o di coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale per cui l'art. 2 del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, richiede ora un'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome. red.: S. Pomodoro
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, riguardo alle procedure da osservarsi per la compensazione della produzione lattiera eccedentaria - in relazione ai periodi successivi al 1995-1996 - dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 Cost., 4, n. 2, ed 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, ed al principio di leale cooperazione, nei confronti dell'art. 2, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) con i quali si e' disposta la soppressione del gia' vigente sistema di compensazione per APL (Associazioni provinciali di produttori), che secondo le ricorrenti consentiva un controllo della produzione e di riflesso l'esercizio dei poteri programmatori ad esse spettanti. Il superamento di tale sistema, infatti, e' conseguenza, non di un'autonoma determinazione del legislatore, ma della procedura di infrazione al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio, avviata dalla Commissione CEE con parere motivato del 20 maggio 1996. E la decisione - di sicura competenza dello Stato,in quanto ne coinvolge ovviamente indirizzi e responsabilita' nella sua unita' - di non contrastare con i mezzi offerti dal diritto comunitario la soluzione interpretativa accolta dalla Commissione CEE, e quindi di modificare il disapprovato sistema, risulta adottata - come si evince dal verbale del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali del 17 luglio 1996 - dopo che i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome avevano avuto modo - come certo era necessario per la incidenza della insorta controversia sulla disciplina di una materia di loro competenza - di manifestare il loro orientamento. Ne' in contrario puo' aver rilievo la forma in cui questo si e' espresso, trattandosi di situazione nettamente diversa dai casi di elaborazione o di coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale per cui l'art. 2 del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, richiede ora un'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte