Sentenza 398/1998 (ECLI:IT:COST:1998:398)
Massima numero 24317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 11/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 398/98 N. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - DISPOSIZIONI DI LEGGE EMANATE IN MATERIA - COMPENSAZIONE IN SEDE NAZIONALE DELLA PRODUZIONE LATTIERA ECCEDENTARIA - APPLICAZIONE - CRITERI E ORDINE DI PREFERENZE TRA LE VARIE CATEGORIE DI PRODUTTORI - ATTRIBUZIONE ALLO STATO DEL POTERE DI FISSARLI SENZA LA PREVIA ACQUISIZIONE DEL PARERE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA, E DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - RICONOSCIUTA INTERFERENZA DELLA NORMA IMPUGNATA CON I POTERI PROGRAMMATORI DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 398/98 N. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - DISPOSIZIONI DI LEGGE EMANATE IN MATERIA - COMPENSAZIONE IN SEDE NAZIONALE DELLA PRODUZIONE LATTIERA ECCEDENTARIA - APPLICAZIONE - CRITERI E ORDINE DI PREFERENZE TRA LE VARIE CATEGORIE DI PRODUTTORI - ATTRIBUZIONE ALLO STATO DEL POTERE DI FISSARLI SENZA LA PREVIA ACQUISIZIONE DEL PARERE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA, E DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - RICONOSCIUTA INTERFERENZA DELLA NORMA IMPUGNATA CON I POTERI PROGRAMMATORI DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'art. 2, comma 168 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che l'ordine delle preferenze nell'applicazione della prevista compensazione in sede nazionale della produzione lattiera eccedentaria, tra le diverse categorie di produttori, secondo le varie zone (di montagna o svantaggiate) o la titolarita' delle quote (A o B) ecc., sia unilateralmente fissato dallo Stato, e per esso dall'AIMA, senza aver previamente acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome. Che la determinazione dei criteri della compensazione e la loro applicazione appartenga allo Stato non puo' essere infatti revocato in dubbio, trattandosi di attivita' che trascendono la sfera delle Regioni e delle Province autonome e che per definizione non possono essere compiute in ambito locale. Nondimeno, poiche' ne e' coinvolto lo sviluppo della produzione lattiera in zone determinate del territorio a scapito di altre, e di riflesso la programmazione regionale e provinciale dell'agricoltura, il necessario coordinamento richiesto dal principio di leale cooperazione esigeva che tali criteri non venissero stabiliti se non dopo aver acquisito in maniera formale il parere delle Regioni e delle Province autonome espresso in sede appropriata, non essendo certo bastevole a tal fine la prevista comunicazione, del tutto informale, al di fuori di un ordine del giorno prestabilito, e non seguita da alcuna deliberazione da parte delle Regioni. red.: S. Pomodoro
L'art. 2, comma 168 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che l'ordine delle preferenze nell'applicazione della prevista compensazione in sede nazionale della produzione lattiera eccedentaria, tra le diverse categorie di produttori, secondo le varie zone (di montagna o svantaggiate) o la titolarita' delle quote (A o B) ecc., sia unilateralmente fissato dallo Stato, e per esso dall'AIMA, senza aver previamente acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome. Che la determinazione dei criteri della compensazione e la loro applicazione appartenga allo Stato non puo' essere infatti revocato in dubbio, trattandosi di attivita' che trascendono la sfera delle Regioni e delle Province autonome e che per definizione non possono essere compiute in ambito locale. Nondimeno, poiche' ne e' coinvolto lo sviluppo della produzione lattiera in zone determinate del territorio a scapito di altre, e di riflesso la programmazione regionale e provinciale dell'agricoltura, il necessario coordinamento richiesto dal principio di leale cooperazione esigeva che tali criteri non venissero stabiliti se non dopo aver acquisito in maniera formale il parere delle Regioni e delle Province autonome espresso in sede appropriata, non essendo certo bastevole a tal fine la prevista comunicazione, del tutto informale, al di fuori di un ordine del giorno prestabilito, e non seguita da alcuna deliberazione da parte delle Regioni. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte