Sentenza 398/1998 (ECLI:IT:COST:1998:398)
Massima numero 24319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 11/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 398/98 P. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - DISPOSIZIONI DI DECRETO-LEGGE CONVERTITO - PROGRAMMA DI ABBANDONO VOLONTARIO, DA PARTE DEGLI ALLEVATORI, DELLA PRODUZIONE, ATTRAVERSO LA CESSIONE ALL'AIMA DI PROPRIE QUOTE - PREVISTA APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DELLO STATO, SENZA LA PREVIA ACQUISIZIONE DEI PARERI DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA, E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 398/98 P. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - DISPOSIZIONI DI DECRETO-LEGGE CONVERTITO - PROGRAMMA DI ABBANDONO VOLONTARIO, DA PARTE DEGLI ALLEVATORI, DELLA PRODUZIONE, ATTRAVERSO LA CESSIONE ALL'AIMA DI PROPRIE QUOTE - PREVISTA APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DELLO STATO, SENZA LA PREVIA ACQUISIZIONE DEI PARERI DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA, E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'art. 3, comma 4, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552 (convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642), concernente il programma - temporaneamente sospeso, ma non eliminato, dall'art. 1-bis del d.l. 7 maggio 1997, n. 118 (convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1997, n. 204) - per l'abbandono totale o parziale della produzione lattiera - secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 - attraverso la cessione a pagamento all'AIMA, da parte degli allevatori che intendano attuarlo, delle relative quote in vista della redistribuzione delle stesse allo stesso prezzo da parte dell'AIMA, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che in relazione a tale programma lo Stato acquisisca il parere delle Regioni e delle Province autonome. Tale omissione da parte del legislatore da' infatti luogo a violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di programmazione e sviluppo dell'agricoltura. - V. la precedente massima. red.: S. Pomodoro
L'art. 3, comma 4, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552 (convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642), concernente il programma - temporaneamente sospeso, ma non eliminato, dall'art. 1-bis del d.l. 7 maggio 1997, n. 118 (convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1997, n. 204) - per l'abbandono totale o parziale della produzione lattiera - secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 - attraverso la cessione a pagamento all'AIMA, da parte degli allevatori che intendano attuarlo, delle relative quote in vista della redistribuzione delle stesse allo stesso prezzo da parte dell'AIMA, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che in relazione a tale programma lo Stato acquisisca il parere delle Regioni e delle Province autonome. Tale omissione da parte del legislatore da' infatti luogo a violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di programmazione e sviluppo dell'agricoltura. - V. la precedente massima. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte