Sentenza 398/1998 (ECLI:IT:COST:1998:398)
Massima numero 24320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 11/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 398/98 Q. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - DISPOSIZIONI DI DECRETO-LEGGE CONVERTITO - PROGRAMMA DI VOLONTARIO ABBANDONO DELLA PRODUZIONE LATTIERA - MODI DI ATTUAZIONE - PREVISTA PRIORITARIA RIASSEGNAZIONE DELLE QUOTE ABBANDONATE, PER QUANTO POSSIBILE, NELLE STESSE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI PROVENIENZA - DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI RIASSEGNAZIONE - ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE COMPETENZE ALLO STATO, E PER ESSO ALL'AIMA, ANZICHE' ALLE REGIONI E PROVINCE INTERESSATE - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, VENETO E REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - RICONOSCIUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 398/98 Q. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - DISPOSIZIONI DI DECRETO-LEGGE CONVERTITO - PROGRAMMA DI VOLONTARIO ABBANDONO DELLA PRODUZIONE LATTIERA - MODI DI ATTUAZIONE - PREVISTA PRIORITARIA RIASSEGNAZIONE DELLE QUOTE ABBANDONATE, PER QUANTO POSSIBILE, NELLE STESSE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI PROVENIENZA - DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI RIASSEGNAZIONE - ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE COMPETENZE ALLO STATO, E PER ESSO ALL'AIMA, ANZICHE' ALLE REGIONI E PROVINCE INTERESSATE - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA, VENETO E REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - RICONOSCIUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'art. 3, commi 5 e 5-bis, primo periodo, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552 (convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642) - concernente i modi di attuazione del previsto programma di abbandono volontario della produzione lattiera - e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui attribuisce all'AIMA, anziche' alle Regioni e alle Province autonome, il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate e nella parte in cui stabilisce i criteri di preferenza, in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere effettuata. Una volta stabilito, dallo stesso comma 5-bis, che la riassegnazione delle quote latte liberate avvenga prioritariamente, e - se il numero delle domande presentate e' pari o superiore alle disponibilita' - interamente, nella Regione o nella Provincia autonoma di provenienza, la previsione che la competenza alla riassegnazione spetti allo Stato, e per esso all'AIMA, anziche' alle stesse Regioni e Province autonome, comporta infatti violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di agricoltura, non venendo nel caso in considerazione, nonostante che la materia delle quote latte sia regolata dal diritto comunitario, interessi unitari che trascendano l'ambito regionale e provinciale. E altrettanto dicasi dei criteri in basi ai quali le riassegnazioni in ambito regionale e provinciale devono essere effettuate, essendo proprio nelle possibilita' di Regioni e Province autonome di determinarli, nel rispetto dei regolamenti comunitari e dei limiti costituzionali e statutari per esse rispettivamente previsti, che si compendia la scelta politica connessa alle garanzie fondamentali della loro posizione. red.: S. Pomodoro
L'art. 3, commi 5 e 5-bis, primo periodo, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552 (convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642) - concernente i modi di attuazione del previsto programma di abbandono volontario della produzione lattiera - e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui attribuisce all'AIMA, anziche' alle Regioni e alle Province autonome, il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate e nella parte in cui stabilisce i criteri di preferenza, in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere effettuata. Una volta stabilito, dallo stesso comma 5-bis, che la riassegnazione delle quote latte liberate avvenga prioritariamente, e - se il numero delle domande presentate e' pari o superiore alle disponibilita' - interamente, nella Regione o nella Provincia autonoma di provenienza, la previsione che la competenza alla riassegnazione spetti allo Stato, e per esso all'AIMA, anziche' alle stesse Regioni e Province autonome, comporta infatti violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di agricoltura, non venendo nel caso in considerazione, nonostante che la materia delle quote latte sia regolata dal diritto comunitario, interessi unitari che trascendano l'ambito regionale e provinciale. E altrettanto dicasi dei criteri in basi ai quali le riassegnazioni in ambito regionale e provinciale devono essere effettuate, essendo proprio nelle possibilita' di Regioni e Province autonome di determinarli, nel rispetto dei regolamenti comunitari e dei limiti costituzionali e statutari per esse rispettivamente previsti, che si compendia la scelta politica connessa alle garanzie fondamentali della loro posizione. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte