Sentenza 398/1998 (ECLI:IT:COST:1998:398)
Massima numero 24322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 11/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 398/98 S. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - VENDITA ED AFFITTO DI QUOTE LATTE - DISPOSIZIONI DI LEGGE - MODIFICA DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE RIGUARDO AL TERMINE (31 DICEMBRE ANZICHE' 30 NOVEMBRE) ENTRO IL QUALE LE VENDITE E LE CONCESSIONI IN AFFITTO POSSONO EFFETTUARSI OGNI ANNO, E ALLA LORO EFFICACIA, PER I CONTRATTI CONCLUSI NEL 1996, ANZICHE' NELLA CAMPAGNA LATTIERA (1^ APRILE - 31 MARZO) CHE HA INIZIO NELL'ANNO SUCCESSIVO, GIA' NELLA CAMPAGNA 1996 - 1997 - ADOZIONE DI TALE NORMATIVA DA PARTE DEL LEGISLATORE STATALE SENZA IL PREVIO PARERE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA E VENETO, E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - RICONOSCIUTA INCIDENZA RESTRITTIVA SULLE FUNZIONI DI CONTROLLO AD ESSE SPETTANTI IN MATERIA, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 398/98 S. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - "QUOTE LATTE" - VENDITA ED AFFITTO DI QUOTE LATTE - DISPOSIZIONI DI LEGGE - MODIFICA DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE RIGUARDO AL TERMINE (31 DICEMBRE ANZICHE' 30 NOVEMBRE) ENTRO IL QUALE LE VENDITE E LE CONCESSIONI IN AFFITTO POSSONO EFFETTUARSI OGNI ANNO, E ALLA LORO EFFICACIA, PER I CONTRATTI CONCLUSI NEL 1996, ANZICHE' NELLA CAMPAGNA LATTIERA (1^ APRILE - 31 MARZO) CHE HA INIZIO NELL'ANNO SUCCESSIVO, GIA' NELLA CAMPAGNA 1996 - 1997 - ADOZIONE DI TALE NORMATIVA DA PARTE DEL LEGISLATORE STATALE SENZA IL PREVIO PARERE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - RICORSI DELLE REGIONI LOMBARDIA E VENETO, E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - RICONOSCIUTA INCIDENZA RESTRITTIVA SULLE FUNZIONI DI CONTROLLO AD ESSE SPETTANTI IN MATERIA, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'art. 2, comma 173, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che, in materia di vendite ed affitti delle quote latte, nel modificare l'art. 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468 - secondo il quale la cessione o l'affitto delle quote, riconosciuti validi, in presenza di determinate condizioni, anche se con essi non viene alienata o concessa in affitto l'azienda agricola, potevano essere effettuati fino al 30 novembre di ciascun anno ed avevano efficacia a partire dal periodo lattiero (1^ aprile - 30 marzo) successivo - ha spostato il termine di efficacia della vendita (cosi' ora qualificata) o dell'affitto, al 31 dicembre, ed ha altresi' stabilito che, limitatamente al periodo 1996 - 1997, le parti possono concordare, dandone comunicazione alle Regioni e alle Province autonome sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo - e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui differisce i termini suddetti senza la previa acquisizione del parere delle Regioni e delle Province autonome. Infatti, anche se la decisione circa la introduzione di un regime di cedibilita' delle quote - che il regolamento CEE 3950/92 del Consiglio (art. 6, paragrafo 2) demanda a ciascuno Stato membro - comporta l'adozione di una disciplina che, investendo, sotto i piu' vari aspetti, istituti del diritto privato, postula una regolamentazione uniforme sul territorio nazionale che e' escluso possa essere elaborata in ambito regionale e provinciale, e rientra quindi nelle competenze statali, non v'ha dubbio, al tempo stesso, che lo spostamento, da parte della disposizione impugnata, dei suddetti termini, ha comportato il restringimento dei tempi utili per lo svolgimento del controllo preventivo che a norma dell'art. 8 della su citata legge n. 468 del 1992, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad effettuare sull'applicazione, in genere, della normativa comunitaria sulle quote latte, e quindi anche, in particolare, riguardo al trasferimento e all'affitto delle quote, ed ha imposto altresi' a Regioni e a Province autonome, data la matura e la complessita' di tali controlli, oneri organizzativi aggiuntivi, incidendo sull'esercizio di funzioni loro proprie. Cosicche' l'avere escluso, nel caso, ogni forma di partecipazione regionale e provinciale alla determinazione della disciplina statale, quanto meno nella forma minima del parere, e' da ritenersi lesivo del principio di leale cooperazione che deve animare i rapporti tra Stato e Regioni e Province autonome. red.: S. Pomodoro
L'art. 2, comma 173, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che, in materia di vendite ed affitti delle quote latte, nel modificare l'art. 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468 - secondo il quale la cessione o l'affitto delle quote, riconosciuti validi, in presenza di determinate condizioni, anche se con essi non viene alienata o concessa in affitto l'azienda agricola, potevano essere effettuati fino al 30 novembre di ciascun anno ed avevano efficacia a partire dal periodo lattiero (1^ aprile - 30 marzo) successivo - ha spostato il termine di efficacia della vendita (cosi' ora qualificata) o dell'affitto, al 31 dicembre, ed ha altresi' stabilito che, limitatamente al periodo 1996 - 1997, le parti possono concordare, dandone comunicazione alle Regioni e alle Province autonome sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo - e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui differisce i termini suddetti senza la previa acquisizione del parere delle Regioni e delle Province autonome. Infatti, anche se la decisione circa la introduzione di un regime di cedibilita' delle quote - che il regolamento CEE 3950/92 del Consiglio (art. 6, paragrafo 2) demanda a ciascuno Stato membro - comporta l'adozione di una disciplina che, investendo, sotto i piu' vari aspetti, istituti del diritto privato, postula una regolamentazione uniforme sul territorio nazionale che e' escluso possa essere elaborata in ambito regionale e provinciale, e rientra quindi nelle competenze statali, non v'ha dubbio, al tempo stesso, che lo spostamento, da parte della disposizione impugnata, dei suddetti termini, ha comportato il restringimento dei tempi utili per lo svolgimento del controllo preventivo che a norma dell'art. 8 della su citata legge n. 468 del 1992, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad effettuare sull'applicazione, in genere, della normativa comunitaria sulle quote latte, e quindi anche, in particolare, riguardo al trasferimento e all'affitto delle quote, ed ha imposto altresi' a Regioni e a Province autonome, data la matura e la complessita' di tali controlli, oneri organizzativi aggiuntivi, incidendo sull'esercizio di funzioni loro proprie. Cosicche' l'avere escluso, nel caso, ogni forma di partecipazione regionale e provinciale alla determinazione della disciplina statale, quanto meno nella forma minima del parere, e' da ritenersi lesivo del principio di leale cooperazione che deve animare i rapporti tra Stato e Regioni e Province autonome. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte