Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Giudice ordinario, in sede di accertamento dello stato passivo ovvero di impugnazione del primo piano di riparto parziale - Legittimazione a sollevare questione di costituzionalità della norma presupposta, in forza della quale è stata aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa. (Classif. 112002).
Il giudice in sede di accertamento dello stato passivo ovvero di impugnazione del primo piano di riparto parziale può, nelle citate sedi, sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma presupposta in forza della quale è stata aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, non sussistendo alcun collegamento necessario e, tanto meno, alcuna preclusione, tra i giudizi indicati e l'impugnazione, da parte dei creditori, della deliberazione della Giunta regionale che assoggetta l'ente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto rivolti a fini diversi.
(Nel caso di specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di legittimazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-nonies, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1999, come sostituito dall'art. 2, comma 141, lett. a, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2016, e modificato dall'art. 2, comma 64, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017. Pur potendo i creditori impugnare la deliberazione della Giunta regionale che ha assoggettato il Consorzio di sviluppo industriale debitore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ed eccepire, in quella sede, l'illegittimità costituzionale della disposizione legislativa presupposta, nulla toglie che il medesimo contrasto possa essere rilevato dal giudice ordinario rimettente in sede di accertamento dello stato passivo ovvero di impugnazione del primo piano di riparto parziale).