Ordinanza 404/1998 (ECLI:IT:COST:1998:404)
Massima numero 24276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 12/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 404/98. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INTERESSI PASSIVI - DEDUCIBILITA' - LIMITAZIONE AI SOLI INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA MUTUI IPOTECARI - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI EQUIVALENTI - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DELLA CONCORRENZA ALLE SPESE PUBBLICHE IN RAGIONE DELLA CONCRETA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DI CIASCUN CITTADINO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 404/98. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INTERESSI PASSIVI - DEDUCIBILITA' - LIMITAZIONE AI SOLI INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA MUTUI IPOTECARI - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI EQUIVALENTI - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DELLA CONCORRENZA ALLE SPESE PUBBLICHE IN RAGIONE DELLA CONCRETA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DI CIASCUN CITTADINO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, poiche' la norma denunciata, ripetutamente sottoposta al vaglio di costituzionalita', e' stata sempre ritenuta non in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacita' contributiva. Pertanto, in assenza di ulteriori argomentazioni offerte dal giudice rimettente, e' sufficiente ribadire, per escludere qualsiasi contrasto con i parametri evocati, che - nell'ambito dell'ampia discrezionalita' spettante al legislatore in materia fiscale - <>. - Cfr. S. n. 143/1982, nella quale la Corte <>; sul punto, v., altresi', O. nn. 365/1983, 342/1985, 263/1987 e 549/1987. - Sull'ampia discrezionalita' spettante al legislatore in materia fiscale, v., da ultimo, S. n. 227/1998. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, poiche' la norma denunciata, ripetutamente sottoposta al vaglio di costituzionalita', e' stata sempre ritenuta non in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacita' contributiva. Pertanto, in assenza di ulteriori argomentazioni offerte dal giudice rimettente, e' sufficiente ribadire, per escludere qualsiasi contrasto con i parametri evocati, che - nell'ambito dell'ampia discrezionalita' spettante al legislatore in materia fiscale - <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte