Sentenza 406/1998 (ECLI:IT:COST:1998:406)
Massima numero 24390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  10/12/1998;  Decisione del  10/12/1998
Deposito del 12/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 406/98. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA DI CONFORMARSI ALLE DECISIONI PRONUNCIATE DAGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - PROPONIBILITA' DEI RICORSI ESCLUSIVAMENTE AVVERSO LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA ESCLUSIONE DELLA PROPONIBILITA' AVVERSO LE SENTENZE DI PRIMO GRADO, ESECUTIVE E NON SOSPESE DAL GIUDICE DI APPELLO, MA NON PASSATE IN GIUDICATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 103 E 113 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost. - degli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), 90 e 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), nella parte in cui stabiliscono che i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi alle decisioni pronunciate dagli organi di giustizia amministrativa possono essere proposti esclusivamente avverso le sentenze passate in giudicato e non anche con riferimento a sentenze di primo grado, esecutive e non sospese dal giudice di appello, ma non passate in giudicato. Invero - premesso che lo scrutinio di costituzionalita' deve incentrarsi sugli artt. 37 della legge n. 1034 del 1971, e 27, primo comma, numero 4 del regio decreto n. 1054 del 1924, che sono le norme dalle quali puo' dedursi il presupposto contestato, mentre gli artt. 90 e 91 del r.d. n. 642 del 1907 hanno la sola funzione di regolamentazione della procedura per i ricorsi cui le prime si riferiscono - la procedura di ottemperanza nei confronti della Pubblica Amministrazione comporta l'esercizio di una giurisdizione estesa anche al merito, <>. Peraltro, l'azione di ottemperanza al giudicato, cosi' come configurata, non esclude ne' limita la ulteriore tutela giurisdizionale, potendo il soggetto interessato, da un canto, avvalersi dell'azione esecutiva ordinaria per espropriazione forzata in base a sentenza esecutiva contenente la condanna al pagamento di una somma di denaro; dall'altro canto, proporre le normali azioni di fronte all'inerzia dell'Amministrazione, nonche' le impugnazioni contro gli atti della Amministrazione che siano in contrasto con le statuizioni contenute in una sentenza provvista di esecuzione, ancorche' non definitiva. In ogni caso, la mancata adozione da parte dell'Amministrazione di provvedimenti che rimuovano o interrompano gli effetti persistenti e produttivi di ulteriori conseguenze giuridiche a seguito di atti annullati o comportamenti dichiarati illegittimi da sentenza esecutiva o il mancato conformarsi alle statuizioni della medesima sentenza esecutiva - ancorche' non ancora suscettibile di coazione in forma specifica attraverso il giudizio di ottemperanza - e' un comportamento a rischio dell'Amministrazione inadempiente, <>. - <>, v., tra le altre, S. n. 419/1995. - Riguardo alle controversie patrimoniali attribuite alla giurisdizione esclusiva, cfr. S. n. 190/1985, 'ex multis'. - V., inoltre, S. nn. 435/1995 e 82/1996. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte