Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/12/1998;  Decisione del  10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Massime associate alla pronuncia:  24361  24362  24363  24364  24365  24366  24367  24368  24369  24370  24371  24372  24373


Titolo
SENT. 408/98 A. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DELLE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI - POTERI DEL LEGISLATORE STATALE - PRINCIPI FONDAMENTALI E LIMITI - SPAZI DI DISCREZIONALITA'.

Testo
La Costituzione conferisce al legislatore statale, ai fini della realizzazione del disegno complessivo di autonomia ispirato ai principi di cui all'art. 5, sia il potere-dovere di regolare per ogni ramo della pubblica amministrazione "il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni" ai sensi dell'art. 118, primo comma (VIII disp. trans. e fin., secondo comma); sia il potere di "delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative" (art. 118, secondo comma); sia, infine, quello di attribuire direttamente alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali le funzioni amministrative "di interesse esclusivamente locale" nelle materie di spettanza regionale (art. 118, primo comma), e piu' in generale di determinare le funzioni di Province e Comuni con le "leggi generali della Repubblica" che fissano i principi della loro autonomia (art. 128). Nell'esercizio di questi poteri il legislatore statale gode di spazi di discrezionalita': cosi' nello scegliere le materie in cui delegare alle Regioni ulteriori funzioni; nell'individuare direttamente le funzioni di interesse esclusivamente locale attribuite agli enti locali o nel demandare invece alla Regione, nell'esercizio della sua potesta' legislativa e anche in attuazione del principio del "normale" esercizio decentrato delle funzioni amministrative della medesima (art. 118, terzo comma), il compito di identificare specificamente la dimensione dei relativi interessi "in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio", come ad esempio si esprime l'art. 3, comma 2, della legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali; o ancora nell'individuare le esigenze e gli strumenti di raccordo fra diversi livelli di governo per un esercizio coordinato delle funzioni o per attuare la cooperazione nelle materie in cui coesistano competenze diverse. Cio' che rileva dal punto di vista costituzionale e' che non siano violate le sfere di attribuzioni garantite alle Regioni, nonche', a livello di principio, a Comuni e Province, dalle norme costituzionali, e piu' in generale che la disciplina del riparto di competenze e dei rapporti fra Stato, Regioni ed enti locali sia in armonia con le regole e i principi derivanti dalle stesse norme costituzionali. La scelta, entro questi limiti, di modelli di riparto di funzioni e di disciplina di rapporti piu' nettamente ispirati al potenziamento del ruolo della Regione anche per quanto attiene all'assetto delle funzioni degli enti locali, ovvero invece alla determinazione diretta, con legge statale, di sfere di attribuzioni amministrative degli enti locali, garantite 'a priori' anche nei confronti del legislatore regionale, rientra nell'ambito delle legittime scelte di politica istituzionale, che possono volta a volta avvalersi di questo o quello strumento apprestato in questo campo dalle norme costituzionali, e che non hanno ragione di essere discusse in giudizi di legittimita' costituzionale, se non quando si tratti di verificare in concreto l'osservanza dei limiti costituzionalmente imposti. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 128

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte

legge  08/06/1990  n. 142  art. 3