Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 408/98 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - NORME STABILITE DAL LEGISLATORE DELEGANTE - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATA ILLEGITTIMA EQUIPARAZIONE DELLE POSIZIONI COSTITUZIONALI DEI DIVERSI ENTI AUTONOMI - DENUNCIATA "DECOSTITUZIONALIZZAZIONE", ALTRESI', DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 408/98 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - NORME STABILITE DAL LEGISLATORE DELEGANTE - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATA ILLEGITTIMA EQUIPARAZIONE DELLE POSIZIONI COSTITUZIONALI DEI DIVERSI ENTI AUTONOMI - DENUNCIATA "DECOSTITUZIONALIZZAZIONE", ALTRESI', DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti degli artt. 1; 2, comma 2; 4, commi 1, 2 e 3 lett. a); 5; e 9, comma 1, prima parte, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) concernenti i criteri previsti a tali fini dal legislatore delegante. Per il decentramento delle funzioni, che la legge n. 59 del 1997 tende essenzialmente ad attuare, e' infatti previsto l'impiego, da parte del legislatore delegato, di un'ampia gamma di strumenti, tutti costituzionalmente ammessi, dal trasferimento di nuove funzioni amministrative alle Regioni nelle materie di cui all'art. 117 Cost. (utilizzando i margini di flessibilita' insiti nella definizione legislativa delle materie elencate dalla Costituzione), alla delega alle Regioni di funzioni in altre materie, e alla attribuzione di funzioni agli enti locali, operando pero' una netta distinzione fra le materie spettanti alle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost. - nel cui ambito e' fondamentalmente rimesso alle Regioni il compito di individuare le funzioni di decentrare ulteriormente agli enti locali e quelle che richiedono invece "l'unitario esercizio a livello regionale" (art. 4, comma 1) - e le altre materie, nelle quali il riparto di funzioni attraverso la delega alle Regioni o l'attribuzione agli enti locali e' direttamente effettuato dai decreti delegati (art. 4, comma 2). E parimenti sono rispettati i limiti costituzionali per quanto attiene al decentramento della potesta' normativa (art. 2), cosicche' anche a questo riguardo - contrariamente a quanto si e' sostenuto dalla ricorrente - non si verifica certamente alcuna commistione o illegittima equiparazione della posizione costituzionale dei diversi enti dotati di autonomia, ne' quindi puo' dirsi che il sistema in tal modo delineato realizzi una "decostituzionalizzazione" delle attribuzioni regionali, e neppure che il ripetuto richiamo al principio di sussidiarieta' venga utilizzato in modo contrastante con le regole costituzionali dell'autonomia regionale. red.: S. Pomodoro
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti degli artt. 1; 2, comma 2; 4, commi 1, 2 e 3 lett. a); 5; e 9, comma 1, prima parte, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) concernenti i criteri previsti a tali fini dal legislatore delegante. Per il decentramento delle funzioni, che la legge n. 59 del 1997 tende essenzialmente ad attuare, e' infatti previsto l'impiego, da parte del legislatore delegato, di un'ampia gamma di strumenti, tutti costituzionalmente ammessi, dal trasferimento di nuove funzioni amministrative alle Regioni nelle materie di cui all'art. 117 Cost. (utilizzando i margini di flessibilita' insiti nella definizione legislativa delle materie elencate dalla Costituzione), alla delega alle Regioni di funzioni in altre materie, e alla attribuzione di funzioni agli enti locali, operando pero' una netta distinzione fra le materie spettanti alle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost. - nel cui ambito e' fondamentalmente rimesso alle Regioni il compito di individuare le funzioni di decentrare ulteriormente agli enti locali e quelle che richiedono invece "l'unitario esercizio a livello regionale" (art. 4, comma 1) - e le altre materie, nelle quali il riparto di funzioni attraverso la delega alle Regioni o l'attribuzione agli enti locali e' direttamente effettuato dai decreti delegati (art. 4, comma 2). E parimenti sono rispettati i limiti costituzionali per quanto attiene al decentramento della potesta' normativa (art. 2), cosicche' anche a questo riguardo - contrariamente a quanto si e' sostenuto dalla ricorrente - non si verifica certamente alcuna commistione o illegittima equiparazione della posizione costituzionale dei diversi enti dotati di autonomia, ne' quindi puo' dirsi che il sistema in tal modo delineato realizzi una "decostituzionalizzazione" delle attribuzioni regionali, e neppure che il ripetuto richiamo al principio di sussidiarieta' venga utilizzato in modo contrastante con le regole costituzionali dell'autonomia regionale. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte