Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/12/1998;  Decisione del  10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Massime associate alla pronuncia:  24360  24361  24363  24364  24365  24366  24367  24368  24369  24370  24371  24372  24373


Titolo
SENT. 408/98 C. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI - PARTICOLARITA' E INNOVAZIONI NEI CONTENUTI DELLA DELEGA - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATA INDETERMINATEZZA, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI, DELL'OGGETTO DELLA DELEGA E DEI CRITERI DA OSSERVARSI DAL LEGISLATORE DELEGATO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 76 Cost., nei confronti degli artt. 1; 2, commi 1, 2, 3, lett. a) e 5; 9, comma 1, prima parte, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nelle parti relative ai poteri delegati in ordine al conferimento delle funzioni. Il criterio scelto dal legislatore delegante per la loro individuazione e' infatti indubbiamente innovativo e tale da comportare l'espansione del decentramento al di la' di quanto strettamente richiesto per l'attuazione delle norme costituzionali in tema di autonomie regionali e locali, dato che, invece di individuare 'nominatim' gli ambiti materiali cui attengono le funzioni da conferire, si procede - in conformita' al principio di sussidiarieta', non a caso indicato al primo posto tra i criteri direttivi della delega (art. 4, comma 2, lettera a) - alla elencazione delle materie e dei compiti esclusi dal decentramento (art. 1, comma 3 e comma 4, lettere a, b, c, d, e); e si demanda, in una serie di altre materie, ad un procedimento d'intesa nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni la individuazione dei "compiti di rilievo nazionale" da mantenere in capo alle amministrazioni statali (art. 1, comma 4, lettera c). Stabilita questa delimitazione "in negativo", la delega per il conferimento concerne "tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita'", nonche' "tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici" (art. 1, comma 2) e pertanto non si si puo' dire che l'oggetto della delega resti indeterminato: la delimitazione dell'area della delega e' bensi', in parte, effettuata attraverso <>, come quelle da ultimo richiamate: ma non si puo' dire che cio' sia in ogni caso precluso dall'art. 76 della Costituzione, posto che la definizione, costituzionalmente necessaria, dell'oggetto della delega non puo' non tener conto della natura e dei caratteri dell'oggetto medesimo. E comunque il ricorso a clausole generali, come quella ben nota della <> nel conferimento di funzioni (cfr. art. 1 della legge n. 382 del 1975), o quelle impiegate dal legislatore delegante nella legge n. 59, accompagnate dall'indicazione di principi come quelli di sussidiarieta', completezza, efficienza ed economicita', responsabilita' e unicita' dell'amministrazione, omogeneita' adeguatezza, differenziazione (art. 4, comma 3, lettere a, b, c, e, f, g, h), appare coerente con un disegno di decentramento che non mira a modificare questo o quel riparto specifico di funzioni e di compiti, ma a ridisegnare complessivamente ed in modo coerente l'allocazione dei compiti amministrativi fra i diversi livelli territoriali di governo. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte