Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 408/98 D. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - NORME RELATIVE ALLA LEGGE, DA EMANARSI DA CIASCUNA REGIONE, PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI RICHIEDENTI UN UNITARIO ESERCIZIO A LIVELLO REGIONALE E DI QUELLE CHE VANNO INVECE CONFERITE AGLI ENTI LOCALI - PREVISTO INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL GOVERNO NEI CASI IN CUI LA LEGGE REGIONALE, ENTRO IL PRESCRITTO TERMINE, NON VENGA EMANATA - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI CIRCA LA NECESSARIA DETERMINATEZZA DELL'OGGETTO E DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 408/98 D. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - NORME RELATIVE ALLA LEGGE, DA EMANARSI DA CIASCUNA REGIONE, PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI RICHIEDENTI UN UNITARIO ESERCIZIO A LIVELLO REGIONALE E DI QUELLE CHE VANNO INVECE CONFERITE AGLI ENTI LOCALI - PREVISTO INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL GOVERNO NEI CASI IN CUI LA LEGGE REGIONALE, ENTRO IL PRESCRITTO TERMINE, NON VENGA EMANATA - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI CIRCA LA NECESSARIA DETERMINATEZZA DELL'OGGETTO E DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 76 Cost., nei confronti dell'art. 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo i quali in caso di mancata adozione, da parte della Regione, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, della legge prevista per la definizione, nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 Cost., del riparto delle funzioni al proprio interno, con criteri analoghi a quelli seguiti dallo stesso legislatore statale, e cioe' identificando - e mantenendo a se' - quelle che "richiedono l'unitario esercizio a livello regionale", e devolvendo tutte le altre ai Comuni, alle Province e agli altri enti locali, in conformita' al principio di sussidiarieta', il Governo si sostituisce alla Regione, con appositi decreti delegati "di ripartizione delle funzioni tra Regione ed enti locali", destinati peraltro a valere solo in via suppletiva, fino a quando non intervenga la legge regionale. Infatti, a parte che tale intervento rientra fra quelli che, in base all'art. 118, terzo comma, Cost., il legislatore statale sarebbe abilitato a compiere direttamente, l'oggetto della delega risulta definito e altrettanto definito e' il termine (novanta giorni dalla scadenza di quello di sei mesi imposto alla Regione) entro il quale va esercitata la potesta' delegata al Governo, mentre va rilevato che una delega "condizionata" al verificarsi di eventi estranei alla volonta' sia del Parlamento delegante, sia del Governo delegato - quale nel caso l'inadempimento regionale - non e' di per se' in contrasto con il modello di cui all'art. 76 Cost.. Ne' si puo' dire che manchi la determinazione dei principi e criteri direttivi della delega, al riguardo dovendosi fare riferimento, anzitutto, a quegli stessi che l'art. 4 della legge n. 59 indica al comma 2 per i conferimenti di funzioni operati in via normale e definitiva dalla legge regionale, o, fuori delle materie di cui all'art. 117 Cost., dai decreti legislativi delegati (tra cui ancora il principio di sussidiarieta') oltre ai criteri - come anche si prevede nel comma 5 - enunciati dall'art. 3 della legge sulle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142, con la quale la legge n. 59 del 1997 si coordina. - Sul ruolo di "centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali" riconosciuto alla Regione all'art. 3 della legge n. 142 del 1990, v., in particolare, S. n. 343/1991. red.: S. Pomodoro
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 76 Cost., nei confronti dell'art. 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo i quali in caso di mancata adozione, da parte della Regione, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, della legge prevista per la definizione, nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 Cost., del riparto delle funzioni al proprio interno, con criteri analoghi a quelli seguiti dallo stesso legislatore statale, e cioe' identificando - e mantenendo a se' - quelle che "richiedono l'unitario esercizio a livello regionale", e devolvendo tutte le altre ai Comuni, alle Province e agli altri enti locali, in conformita' al principio di sussidiarieta', il Governo si sostituisce alla Regione, con appositi decreti delegati "di ripartizione delle funzioni tra Regione ed enti locali", destinati peraltro a valere solo in via suppletiva, fino a quando non intervenga la legge regionale. Infatti, a parte che tale intervento rientra fra quelli che, in base all'art. 118, terzo comma, Cost., il legislatore statale sarebbe abilitato a compiere direttamente, l'oggetto della delega risulta definito e altrettanto definito e' il termine (novanta giorni dalla scadenza di quello di sei mesi imposto alla Regione) entro il quale va esercitata la potesta' delegata al Governo, mentre va rilevato che una delega "condizionata" al verificarsi di eventi estranei alla volonta' sia del Parlamento delegante, sia del Governo delegato - quale nel caso l'inadempimento regionale - non e' di per se' in contrasto con il modello di cui all'art. 76 Cost.. Ne' si puo' dire che manchi la determinazione dei principi e criteri direttivi della delega, al riguardo dovendosi fare riferimento, anzitutto, a quegli stessi che l'art. 4 della legge n. 59 indica al comma 2 per i conferimenti di funzioni operati in via normale e definitiva dalla legge regionale, o, fuori delle materie di cui all'art. 117 Cost., dai decreti legislativi delegati (tra cui ancora il principio di sussidiarieta') oltre ai criteri - come anche si prevede nel comma 5 - enunciati dall'art. 3 della legge sulle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142, con la quale la legge n. 59 del 1997 si coordina. - Sul ruolo di "centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali" riconosciuto alla Regione all'art. 3 della legge n. 142 del 1990, v., in particolare, S. n. 343/1991. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte