Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 408/98 E. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - NORME RELATIVE ALLA INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE E STRUMENTI DI RACCORDO, AL DI FUORI DI QUELLI DI PERTINENZA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI, AI FINI DELLA COLLABORAZIONE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATA INCIDENZA SULLE AUTONOMIE REGIONALI - ESCLUSIONE - COLLEGAMENTO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI LEALE COOPERAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 408/98 E. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - NORME RELATIVE ALLA INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE E STRUMENTI DI RACCORDO, AL DI FUORI DI QUELLI DI PERTINENZA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI, AI FINI DELLA COLLABORAZIONE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATA INCIDENZA SULLE AUTONOMIE REGIONALI - ESCLUSIONE - COLLEGAMENTO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI LEALE COOPERAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti dell'art. 3, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel quale si prevede la individuazione di procedure e strumenti di raccordo e di forme di cooperazione strutturali e funzionali che consentano la collaborazione fra livelli di governo, anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienze nell'esercizio delle funzioni conferite, e la presenza di rappresentanti statali, regionali e locali nelle strutture necessarie per l'esercizio di tali funzioni. La contestata previsione, infatti, non appare di per se' in contrasto con norme costituzionali, ma si ricollega, anzi, al principio di leale cooperazione, il quale implica appunto la ricerca di siffatte forme di collaborazione, specie la' dove si intersecano competenze ed interessi afferenti a diversi livelli di governo; che' se poi, in concreto, specifiche previsioni o discipline dei decreti legislativi delegati risultassero in contrasto con i principi costituzionali, sarebbe ad esse, e non alla legge di delega, che dovrebbero rivolgersi le relative censure. Inoltre, quanto al contrasto - anche denunciato - fra l'art. 3, lett. c), e l'art. 9, lett. b) della stessa legge n. 59 - concernente le funzioni di raccordo di competenza della conferenza Stato-Regioni - a parte il rilievo che si tratta di un problema di coordinamento fra norme diverse, e non della lamentata violazione di principi costituzionali - e' sufficiente osservare che il criterio, enunciato dall'art. 9, di una concentrazione in capo alla conferenza Stato-Regioni di "tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e Regioni", non puo' che essere inteso in senso tendenziale, tale da non escludere del tutto la possibilita' di stabilire in casi particolari altre forme di raccordo. - Riguardo al principio di leale cooperazione v., tra le molte, S. nn. 49/1991, 482/1991, 483/1991, 19/1997 e 242/1997. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti dell'art. 3, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel quale si prevede la individuazione di procedure e strumenti di raccordo e di forme di cooperazione strutturali e funzionali che consentano la collaborazione fra livelli di governo, anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienze nell'esercizio delle funzioni conferite, e la presenza di rappresentanti statali, regionali e locali nelle strutture necessarie per l'esercizio di tali funzioni. La contestata previsione, infatti, non appare di per se' in contrasto con norme costituzionali, ma si ricollega, anzi, al principio di leale cooperazione, il quale implica appunto la ricerca di siffatte forme di collaborazione, specie la' dove si intersecano competenze ed interessi afferenti a diversi livelli di governo; che' se poi, in concreto, specifiche previsioni o discipline dei decreti legislativi delegati risultassero in contrasto con i principi costituzionali, sarebbe ad esse, e non alla legge di delega, che dovrebbero rivolgersi le relative censure. Inoltre, quanto al contrasto - anche denunciato - fra l'art. 3, lett. c), e l'art. 9, lett. b) della stessa legge n. 59 - concernente le funzioni di raccordo di competenza della conferenza Stato-Regioni - a parte il rilievo che si tratta di un problema di coordinamento fra norme diverse, e non della lamentata violazione di principi costituzionali - e' sufficiente osservare che il criterio, enunciato dall'art. 9, di una concentrazione in capo alla conferenza Stato-Regioni di "tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e Regioni", non puo' che essere inteso in senso tendenziale, tale da non escludere del tutto la possibilita' di stabilire in casi particolari altre forme di raccordo. - Riguardo al principio di leale cooperazione v., tra le molte, S. nn. 49/1991, 482/1991, 483/1991, 19/1997 e 242/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte