Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Erronea individuazione della norma censurata - Aberratio ictus - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che prevede, in via di interpretazione autentica, che la liquidazione dei consorzi di sviluppo industriale si svolga secondo la disciplina della liquidazione coatta amministrativa). (Classif. 112003).
L'erronea individuazione della norma censurata configura un'aberratio ictus, che rende la questione manifestamente inammissibile perché priva del requisito della rilevanza. (Precedente: O. 238/2019 - mass. 40817).
(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Udine, seconda sez. civ., in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost. - dell'art. 14, comma 5-nonies, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1999, come sostituito dall'art. 2, comma 141, lett. a, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2016, e modificato dall'art. 2, comma 64, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017, laddove prevede che, in via di interpretazione autentica, la liquidazione dei consorzi di sviluppo industriale si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa. Il rimettente erra nell'individuare la norma rilevante, appuntando le sue censure contro il testo attualmente in vigore della disposizione censurata e non invece, avverso quello vigente al momento in cui la Giunta regionale ha disposto di assoggettare il Consorzio dell'Aussa Corno alla procedura di liquidazione coatta amministrativa).