Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 408/98 F. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - CONSENTITA POSSIBILITA', PER L'AMMINISTRAZIONE STATALE, NELL'AMBITO DELLA PREVISTA NORMATIVA, DI AVVALERSI, D'INTESA CON GLI ENTI INTERESSATI O CON GLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DEGLI STESSI, DEGLI UFFICI REGIONALI - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATA INCIDENZA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA SULL'AUTONOMIA DELLE REGIONI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 408/98 F. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - CONSENTITA POSSIBILITA', PER L'AMMINISTRAZIONE STATALE, NELL'AMBITO DELLA PREVISTA NORMATIVA, DI AVVALERSI, D'INTESA CON GLI ENTI INTERESSATI O CON GLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DEGLI STESSI, DEGLI UFFICI REGIONALI - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATA INCIDENZA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA SULL'AUTONOMIA DELLE REGIONI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti dell'art. 3, lett. f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la possibilita', per l'amministrazione dello Stato, di avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali o locali. Invero, cosi' come (dall'art. 118, terzo comma, Cost.), e' prevista la possibilita' per la Regione di avvalersi di uffici di enti locali, deve anche ritenersi legittimo che lo Stato, a sua volta, possa avvalersi degli uffici regionali. Il rispetto dell'autonomia delle Regioni, senza dubbio necessario anche sotto il profilo della provvista di mezzi finanziari per fronteggiare nuovi oneri, e' del resto tendenzialmente assicurato dalla previsione, nella norma denunciata, tra le modalita' e condizioni con cui si configura, nel caso, l'attuazione di tale forma di collaborazione, di una intesa "con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi". - Nello stesso senso, S. nn. 35/1972 e 216/1987. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti dell'art. 3, lett. f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la possibilita', per l'amministrazione dello Stato, di avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali o locali. Invero, cosi' come (dall'art. 118, terzo comma, Cost.), e' prevista la possibilita' per la Regione di avvalersi di uffici di enti locali, deve anche ritenersi legittimo che lo Stato, a sua volta, possa avvalersi degli uffici regionali. Il rispetto dell'autonomia delle Regioni, senza dubbio necessario anche sotto il profilo della provvista di mezzi finanziari per fronteggiare nuovi oneri, e' del resto tendenzialmente assicurato dalla previsione, nella norma denunciata, tra le modalita' e condizioni con cui si configura, nel caso, l'attuazione di tale forma di collaborazione, di una intesa "con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi". - Nello stesso senso, S. nn. 35/1972 e 216/1987. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte