Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 408/98 G. REGIONI IN GENERE - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NORME CONTENUTE IN MATERIA NELLA LEGGE N. 59 DEL 1997, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - POSSIBILITA' DI EMANAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DA PARTE DEL GOVERNO, NEI CASI DI URGENZA, SENZA L'INTESA, NORMALMENTE RICHIESTA, CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI, QUANDO L'INTESA NON VENGA RAGGIUNTA - RICORSI DELLE REGIONI PUGLIA E SICILIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI L'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEVE BASARSI SU NORME SPECIFICHE DI LEGGE - ESTRANEITA' DI TALE PRINCIPIO ALLA QUESTIONE - NON FONDATEZZA.
SENT. 408/98 G. REGIONI IN GENERE - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NORME CONTENUTE IN MATERIA NELLA LEGGE N. 59 DEL 1997, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - POSSIBILITA' DI EMANAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DA PARTE DEL GOVERNO, NEI CASI DI URGENZA, SENZA L'INTESA, NORMALMENTE RICHIESTA, CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI, QUANDO L'INTESA NON VENGA RAGGIUNTA - RICORSI DELLE REGIONI PUGLIA E SICILIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI L'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEVE BASARSI SU NORME SPECIFICHE DI LEGGE - ESTRANEITA' DI TALE PRINCIPIO ALLA QUESTIONE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., e dalla Regione siciliana, in riferimento agli stessi articoli evocati dalla Regione Puglia, ed inoltre agli artt. 3, 92, 95 e 114 Cost., nonche' agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto speciale, per la violazione - dedotta da entrambe - del principio di legalita' sostanziale, riguardo alle disposizioni - concernenti l'attivita' di indirizzo e coordinamento - contenute nell'art. 8 - eccettuato il comma 5, lett. c) - della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevedenti che gli atti di indirizzo sono adottati previa intesa con la conferenza Stato-Regioni; che, quando l'intesa non sia raggiunta entro il termine fissato, sono adottati con delibera del Consiglio dei ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e che in caso di urgenza il Consiglio dei ministri puo' provvedere senza previa intesa, ma in tal caso i provvedimenti adottati sono sottoposti alla conferenza 'a posteriori', e il Governo e' tenuto a riesaminare quelli sui quali sia stato espresso parere negativo. Tali disposizioni - come gia', in passato, quelle contenute in altre leggi, alcune delle quali sono state abrogate dallo stesso art. 8 - hanno un carattere generale e una portata meramente procedurale, e come tali non valgono da sole, a rendere possibile, da parte del Governo, l'emanazione di atti di esercizio della funzione di indirizzo, giacche' a tal fine e' pur sempre necessaria la presenza di norme legislative che tale esercizio fondino e sostanzialmente delimitino, indicando l'oggetto dei singoli atti e dettando criteri sufficienti a indirizzarne a loro volta il contenuto, sicche', nel caso, il principio di legalita' non puo' in alcun modo ritenersi leso. - Cfr. S. nn. 150/1982, 338/1989, 359/1991, 124/1994 e 18/1997. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., e dalla Regione siciliana, in riferimento agli stessi articoli evocati dalla Regione Puglia, ed inoltre agli artt. 3, 92, 95 e 114 Cost., nonche' agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto speciale, per la violazione - dedotta da entrambe - del principio di legalita' sostanziale, riguardo alle disposizioni - concernenti l'attivita' di indirizzo e coordinamento - contenute nell'art. 8 - eccettuato il comma 5, lett. c) - della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevedenti che gli atti di indirizzo sono adottati previa intesa con la conferenza Stato-Regioni; che, quando l'intesa non sia raggiunta entro il termine fissato, sono adottati con delibera del Consiglio dei ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e che in caso di urgenza il Consiglio dei ministri puo' provvedere senza previa intesa, ma in tal caso i provvedimenti adottati sono sottoposti alla conferenza 'a posteriori', e il Governo e' tenuto a riesaminare quelli sui quali sia stato espresso parere negativo. Tali disposizioni - come gia', in passato, quelle contenute in altre leggi, alcune delle quali sono state abrogate dallo stesso art. 8 - hanno un carattere generale e una portata meramente procedurale, e come tali non valgono da sole, a rendere possibile, da parte del Governo, l'emanazione di atti di esercizio della funzione di indirizzo, giacche' a tal fine e' pur sempre necessaria la presenza di norme legislative che tale esercizio fondino e sostanzialmente delimitino, indicando l'oggetto dei singoli atti e dettando criteri sufficienti a indirizzarne a loro volta il contenuto, sicche', nel caso, il principio di legalita' non puo' in alcun modo ritenersi leso. - Cfr. S. nn. 150/1982, 338/1989, 359/1991, 124/1994 e 18/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 15
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte