Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 408/98 H. REGIONI IN GENERE - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NORME CONTENUTE IN MATERIA NELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - ABROGAZIONE ESPRESSA DI DISPOSIZIONE DELLA LEGGE N. 400 DEL 1988 COMPRENDENTE GLI ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO TRA QUELLI SOTTOPOSTI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - RICONOSCIUTO CONTRASTO COL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO QUALE ESPRESSIONE DELLA SALVAGUARDIA DI INTERESSI UNITARI NON FRAZIONABILI AFFIDATA AL GOVERNO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA QUESTIONE PROPOSTA DALLA REGIONE SICILIANA - IMPOSSIBILITA' DI INTERPRETARE LE ALTRE DISPOSIZIONI DELL'ART. 8 IN SENSO CONFORME ALLA CADUCATA NORMA ABROGANTE.
SENT. 408/98 H. REGIONI IN GENERE - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NORME CONTENUTE IN MATERIA NELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - ABROGAZIONE ESPRESSA DI DISPOSIZIONE DELLA LEGGE N. 400 DEL 1988 COMPRENDENTE GLI ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO TRA QUELLI SOTTOPOSTI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - RICONOSCIUTO CONTRASTO COL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO QUALE ESPRESSIONE DELLA SALVAGUARDIA DI INTERESSI UNITARI NON FRAZIONABILI AFFIDATA AL GOVERNO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA QUESTIONE PROPOSTA DALLA REGIONE SICILIANA - IMPOSSIBILITA' DI INTERPRETARE LE ALTRE DISPOSIZIONI DELL'ART. 8 IN SENSO CONFORME ALLA CADUCATA NORMA ABROGANTE.
Testo
L'art. 8, comma 5, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui abroga la disposizione dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, che includeva gli atti di indirizzo e coordinamento fra quelli sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri, e' costituzionalmente illegittimo. Mentre le disposizioni dei primi quattro commi dell'art. 8 della legge n. 59 - che sanciscono il principio della previa intesa con la conferenza Stato-Regioni o con la Regione interessata per l'adozione degli atti di indirizzo, la facolta' del Governo di adottarli unilateralmente, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ove l'intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni; la facolta' del Governo di provvedere in caso di urgenza senza l'osservanza di tali procedure, sottoponendo in via successiva l'atto alla conferenza e alla commissione parlamentare, e infine la trasmissione alle competenti commissioni parlamentari degli atti di indirizzo - non potrebbero di per se' - diversamente dal comma 5 - essere interpretate nel senso che autorizzino l'adozione di atti di indirizzo da parte di organi diversi dal Consiglio dei ministri quando sia intervenuta l'intesa prevista dal comma 1, la espressa abrogazione - operata dal comma 5, lett. c) - e' in contrasto con il principio - ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale - secondo il quale la funzione di indirizzo e coordinamento, in quanto incidente per definizione in ambiti di azione amministrativa che spettano alle Regioni, non puo' identificarsi con le funzioni proprie delle amministrazioni statali volta a volta competenti per materia, ma e' espressione del potere, demandato in concreto dalla legge al Consiglio dei ministri - quale organo chiamato a delineare, dall'art. 95 Cost., "la politica generale del Governo" - in ordine alla esigenza di indirizzare e coordinare l'attivita' delle Regioni per la salvaguardia di interessi unitari non frazionabili. E pertanto, dichiarata la incostituzionalita', 'in parte qua', di tale disposizione - cui consegue il ripristino della efficacia della norma abrogata - resta assorbita l'ulteriore questione sollevata dalla Regione siciliana nei confronti della norma caducata, in quanto essa avrebbe fatto venir meno la garanzia, resa esplicita nel contesto della disposizione abrogata, del rispetto delle disposizioni statutarie ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale. - Riguardo alla derivazione costituzionale della necessita' della competenza del Consiglio dei ministri per l'adozione degli atti di indirizzo cfr. S. nn. 338/1989, 453/1991, 124/1994 e 18/1997. red.: S. Pomodoro
L'art. 8, comma 5, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui abroga la disposizione dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, che includeva gli atti di indirizzo e coordinamento fra quelli sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri, e' costituzionalmente illegittimo. Mentre le disposizioni dei primi quattro commi dell'art. 8 della legge n. 59 - che sanciscono il principio della previa intesa con la conferenza Stato-Regioni o con la Regione interessata per l'adozione degli atti di indirizzo, la facolta' del Governo di adottarli unilateralmente, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ove l'intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni; la facolta' del Governo di provvedere in caso di urgenza senza l'osservanza di tali procedure, sottoponendo in via successiva l'atto alla conferenza e alla commissione parlamentare, e infine la trasmissione alle competenti commissioni parlamentari degli atti di indirizzo - non potrebbero di per se' - diversamente dal comma 5 - essere interpretate nel senso che autorizzino l'adozione di atti di indirizzo da parte di organi diversi dal Consiglio dei ministri quando sia intervenuta l'intesa prevista dal comma 1, la espressa abrogazione - operata dal comma 5, lett. c) - e' in contrasto con il principio - ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale - secondo il quale la funzione di indirizzo e coordinamento, in quanto incidente per definizione in ambiti di azione amministrativa che spettano alle Regioni, non puo' identificarsi con le funzioni proprie delle amministrazioni statali volta a volta competenti per materia, ma e' espressione del potere, demandato in concreto dalla legge al Consiglio dei ministri - quale organo chiamato a delineare, dall'art. 95 Cost., "la politica generale del Governo" - in ordine alla esigenza di indirizzare e coordinare l'attivita' delle Regioni per la salvaguardia di interessi unitari non frazionabili. E pertanto, dichiarata la incostituzionalita', 'in parte qua', di tale disposizione - cui consegue il ripristino della efficacia della norma abrogata - resta assorbita l'ulteriore questione sollevata dalla Regione siciliana nei confronti della norma caducata, in quanto essa avrebbe fatto venir meno la garanzia, resa esplicita nel contesto della disposizione abrogata, del rispetto delle disposizioni statutarie ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale. - Riguardo alla derivazione costituzionale della necessita' della competenza del Consiglio dei ministri per l'adozione degli atti di indirizzo cfr. S. nn. 338/1989, 453/1991, 124/1994 e 18/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 92
Costituzione
art. 95
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 95
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 15
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte