Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/12/1998;  Decisione del  10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Massime associate alla pronuncia:  24360  24361  24362  24363  24364  24365  24366  24367  24369  24370  24371  24372  24373


Titolo
SENT. 408/98 I. REGIONI IN GENERE - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NORME DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 CONTENENTE DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - PREVISTA POSSIBILITA', PER IL GOVERNO, DI PROVVEDERE, IN CASO DI URGENZA, ANCHE SENZA LA INTESA, NORMALMENTE PRESCRITTA, CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI, E, NEL CASO IN CUI L'INTESA NON SIA RAGGIUNTA, COL SOLO PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI - RICORSI DELLE REGIONI PUGLIA E SICILIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI AUTONOMIA - INSUSSISTENZA - CARATTERE NON COSTITUZIONALE DELLA PRESCRIZIONE DELL'INTESA - APPLICABILITA', IN OGNI CASO, A TUTELA DELLE REGIONI CONTRO EVENTUALI ABUSI, DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., e dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto speciale, nei confronti delle disposizioni dell'art. 8, commi 3 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevedono la possibilita' di esercizio, da parte del Governo, della funzione di indirizzo e coordinamento, senza la intesa preventiva - normalmente richiesta - con la conferenza Stato-Regioni, e la possibilita', altresi', in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, di provvedere col solo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali. La prescrizione, nella norma impugnata, della previa intesa con la conferenza o con la Regione specificamente interessata, e' infatti idonea a connotare in senso meno autoritativo e piu' collaborativo i modi di esercizio del potere di indirizzo e coordinamento, secondo una linea che la Corte costituzionale (sent. n. 18 del 1997) ha indicato come possibile, ma non risponde certamente ad una necessita' costituzionale. E d'altra parte, allorche' l'intesa non sia raggiunta, la previsione di meccanismi in certo senso sostitutivi, o comunque di un potere del Governo di provvedere unilateralmente, sia pure con ulteriori garanzie procedimentali, risponde al fine di non lasciare sguarnito di garanzia l'interesse unitario per la cui salvaguardia la legge ha fondato in concreto il potere governativo. Mentre, ad impedire che il Governo utilizzi queste sue facolta' per svuotare di senso la prescrizione dell'intesa soccorre il principio - che non occorre sia esplicitamente richiamato dalla legge - della leale cooperazione. - V. S. n. 18/1997 (gia' citata nel testo). Riguardo a casi (peraltro eccezionali e non riguardanti la funzione di indirizzo e coordinamento) in cui l'intervento della conferenza Stato-Regioni risponda a esigenze di ordine costituzionale, v. appresso la massima O. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 15

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte