Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 408/98 I. REGIONI IN GENERE - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NORME DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 CONTENENTE DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - PREVISTA POSSIBILITA', PER IL GOVERNO, DI PROVVEDERE, IN CASO DI URGENZA, ANCHE SENZA LA INTESA, NORMALMENTE PRESCRITTA, CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI, E, NEL CASO IN CUI L'INTESA NON SIA RAGGIUNTA, COL SOLO PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI - RICORSI DELLE REGIONI PUGLIA E SICILIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI AUTONOMIA - INSUSSISTENZA - CARATTERE NON COSTITUZIONALE DELLA PRESCRIZIONE DELL'INTESA - APPLICABILITA', IN OGNI CASO, A TUTELA DELLE REGIONI CONTRO EVENTUALI ABUSI, DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 408/98 I. REGIONI IN GENERE - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NORME DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 CONTENENTE DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - PREVISTA POSSIBILITA', PER IL GOVERNO, DI PROVVEDERE, IN CASO DI URGENZA, ANCHE SENZA LA INTESA, NORMALMENTE PRESCRITTA, CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI, E, NEL CASO IN CUI L'INTESA NON SIA RAGGIUNTA, COL SOLO PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI - RICORSI DELLE REGIONI PUGLIA E SICILIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI AUTONOMIA - INSUSSISTENZA - CARATTERE NON COSTITUZIONALE DELLA PRESCRIZIONE DELL'INTESA - APPLICABILITA', IN OGNI CASO, A TUTELA DELLE REGIONI CONTRO EVENTUALI ABUSI, DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., e dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto speciale, nei confronti delle disposizioni dell'art. 8, commi 3 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevedono la possibilita' di esercizio, da parte del Governo, della funzione di indirizzo e coordinamento, senza la intesa preventiva - normalmente richiesta - con la conferenza Stato-Regioni, e la possibilita', altresi', in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, di provvedere col solo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali. La prescrizione, nella norma impugnata, della previa intesa con la conferenza o con la Regione specificamente interessata, e' infatti idonea a connotare in senso meno autoritativo e piu' collaborativo i modi di esercizio del potere di indirizzo e coordinamento, secondo una linea che la Corte costituzionale (sent. n. 18 del 1997) ha indicato come possibile, ma non risponde certamente ad una necessita' costituzionale. E d'altra parte, allorche' l'intesa non sia raggiunta, la previsione di meccanismi in certo senso sostitutivi, o comunque di un potere del Governo di provvedere unilateralmente, sia pure con ulteriori garanzie procedimentali, risponde al fine di non lasciare sguarnito di garanzia l'interesse unitario per la cui salvaguardia la legge ha fondato in concreto il potere governativo. Mentre, ad impedire che il Governo utilizzi queste sue facolta' per svuotare di senso la prescrizione dell'intesa soccorre il principio - che non occorre sia esplicitamente richiamato dalla legge - della leale cooperazione. - V. S. n. 18/1997 (gia' citata nel testo). Riguardo a casi (peraltro eccezionali e non riguardanti la funzione di indirizzo e coordinamento) in cui l'intervento della conferenza Stato-Regioni risponda a esigenze di ordine costituzionale, v. appresso la massima O. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., e dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto speciale, nei confronti delle disposizioni dell'art. 8, commi 3 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevedono la possibilita' di esercizio, da parte del Governo, della funzione di indirizzo e coordinamento, senza la intesa preventiva - normalmente richiesta - con la conferenza Stato-Regioni, e la possibilita', altresi', in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, di provvedere col solo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali. La prescrizione, nella norma impugnata, della previa intesa con la conferenza o con la Regione specificamente interessata, e' infatti idonea a connotare in senso meno autoritativo e piu' collaborativo i modi di esercizio del potere di indirizzo e coordinamento, secondo una linea che la Corte costituzionale (sent. n. 18 del 1997) ha indicato come possibile, ma non risponde certamente ad una necessita' costituzionale. E d'altra parte, allorche' l'intesa non sia raggiunta, la previsione di meccanismi in certo senso sostitutivi, o comunque di un potere del Governo di provvedere unilateralmente, sia pure con ulteriori garanzie procedimentali, risponde al fine di non lasciare sguarnito di garanzia l'interesse unitario per la cui salvaguardia la legge ha fondato in concreto il potere governativo. Mentre, ad impedire che il Governo utilizzi queste sue facolta' per svuotare di senso la prescrizione dell'intesa soccorre il principio - che non occorre sia esplicitamente richiamato dalla legge - della leale cooperazione. - V. S. n. 18/1997 (gia' citata nel testo). Riguardo a casi (peraltro eccezionali e non riguardanti la funzione di indirizzo e coordinamento) in cui l'intervento della conferenza Stato-Regioni risponda a esigenze di ordine costituzionale, v. appresso la massima O. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 15
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte