Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/12/1998;  Decisione del  10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Massime associate alla pronuncia:  24360  24361  24362  24363  24364  24365  24366  24367  24368  24370  24371  24372  24373


Titolo
SENT. 408/98 L. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI A REGIONI ED ENTI LOCALI - LEGGE N. 59 DEL 1997 E DECRETO LEGISLATIVO N. 281 DEL 1997 - NORME CONCERNENTI LA UNIFICAZIONE, PER MATERIE E COMPITI DI INTERESSE COMUNE DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI, DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI E DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI - RICORSI DELLA REGIONE SICILIANA E DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATE ILLEGITTIMA EQUIPARAZIONE TRA REGIONI ED ENTI LOCALI E MANCATA PREVISIONE DI UNA PREMINENZA DELLE REGIONI NEI PROCESSI DECISIONALI - CONSEGUENTE DENUNCIATA LESIONE DELLE AUTONOMIE - ESCLUSIONE - GARANTITE IDENTITA' E DISTINZIONE DELLE DUE CONFERENZE PUR NEL LORO CONGIUNTO OPERARE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti dell'art. 9, comma 1, prima parte, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in riferimento, altresi', oltre che ai suindicati articoli dello statuto speciale e della Costituzione, allo stesso art. 9 della legge n. 59 del 1997, nei confronti degli artt. 1, 8, commi 1 e 4, e 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti degli stessi su indicati articoli del decreto legislativo n. 281, riguardo alla unificazione - cosi' come risulta disciplinata dalle norme impugnate - della conferenza Stato-Regioni con la conferenza Stato - citta' ed autonomie locali. La previsione della conferenza unificata, con la presenza sia dei rappresentanti delle Regioni, sia di quelli delle autonomie locali, quale strumento di raccordo fra Governo e sistema delle autonomie, quando vengano in discussione argomenti di interesse comune delle Regioni e degli enti locali, e' infatti una scelta discrezionale del legislatore, non in contrasto con la Costituzione in quanto sia nelle disposizioni della legge n. 59 che in quelle del decreto legislativo n. 281, l'identita' di ciascuna delle due conferenze e la loro distinzione pur nel loro congiunto operare non vengono mai meno. Come del resto e' confermato anche dalle prescrizioni procedurali del decreto legislativo n. 281 sulle deliberazioni della conferenza unificata, nelle quali, ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo, l'assenso delle Regioni e degli enti locali e' assunto attraverso il voto distinto dei membri dei due gruppi, sicche' e' da escludersi che i rappresentanti delle autonomie locali partecipino a procedimenti di raccordo fra lo Stato e le Regioni, o che addirittura possano vincolare la volonta' della Regione in ordine ai rapporti con i rispettivi enti locali. - Sui poteri discrezionali del legislatore ordinario in ordine alla realizzazione del sistema di autonomie delineato dalla Costituzione, v. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 92

Costituzione  art. 95

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 15

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte

legge  15/03/1997  n. 59  art. 9