Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 408/98 M. REGIONI IN GENERE - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - DISPOSIZIONI EMANATE IN BASE AD ESSA CON D.LGS. N. 281 DEL 1997, RIGUARDO A COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO ED ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA PER PRETESO ECCESSO DI DELEGA - NON INCIDENZA DELLA SOLLEVATA QUESTIONE SULL'AUTONOMIA REGIONALE - DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 408/98 M. REGIONI IN GENERE - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - DISPOSIZIONI EMANATE IN BASE AD ESSA CON D.LGS. N. 281 DEL 1997, RIGUARDO A COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO ED ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA PER PRETESO ECCESSO DI DELEGA - NON INCIDENZA DELLA SOLLEVATA QUESTIONE SULL'AUTONOMIA REGIONALE - DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 76 Cost., nei confronti delle disposizioni dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, concernenti aspetti della disciplina della conferenza Stato-citta', pur non essendo questi in alcun modo contemplati nella delega legislativa conferita con l'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il parametro costituito dalla norma costituzionale (art. 76 Cost.) sulla delega legislativa e dalle norme interposte contenute nella legge di delega, puo' essere infatti invocato dalle Regioni a fondamento di questioni di legittimita' costituzionale sollevate in via principale solo in quanto la violazione denunciata ridondi in lesione dell'autonomia regionale, e pertanto, nel caso, le Regioni - riguardando le norme in questione esclusivamente la composizione e le modalita' di funzionamento della conferenza Stato-citta' ed autonomie locali - strumento di raccordo che a sua volta riguarda di per se' esclusivamente i rapporti fra lo Stato e gli enti locali subregionali - non hanno un interesse costituzionalmente tutelato ad impugnarle. red.: S. Pomodoro
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 76 Cost., nei confronti delle disposizioni dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, concernenti aspetti della disciplina della conferenza Stato-citta', pur non essendo questi in alcun modo contemplati nella delega legislativa conferita con l'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il parametro costituito dalla norma costituzionale (art. 76 Cost.) sulla delega legislativa e dalle norme interposte contenute nella legge di delega, puo' essere infatti invocato dalle Regioni a fondamento di questioni di legittimita' costituzionale sollevate in via principale solo in quanto la violazione denunciata ridondi in lesione dell'autonomia regionale, e pertanto, nel caso, le Regioni - riguardando le norme in questione esclusivamente la composizione e le modalita' di funzionamento della conferenza Stato-citta' ed autonomie locali - strumento di raccordo che a sua volta riguarda di per se' esclusivamente i rapporti fra lo Stato e gli enti locali subregionali - non hanno un interesse costituzionalmente tutelato ad impugnarle. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 9