Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 408/98 N. REGIONI IN GENERE - CONFERENZA STATO-REGIONI - NORME DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 E DEL D.LGS. N. 281 DEL 1997 - PREVISTA PARTECIPAZIONE DELLA CONFERENZA AI PROCESSI DECISIONALI, OLTRE CHE DI INTERESSE REGIONALE, DI INTERESSE INTERREGIONALE E INFRAREGIONALE - RICORSI DELLE REGIONI SICILIA E PUGLIA - LAMENTATA INCIDENZA SU COMPETENZE E RESPONSABILITA' DELLE REGIONI - ESCLUSIONE - NECESSARIA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA IN BASE AL PRINCIPIO POSTO DALL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 400 DEL 1988, PER CUI GLI INTERVENTI DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI SONO IN OGNI CASO CORRELATI A "INDIRIZZI DI POLITICA GENERALE" DI PERTINENZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 408/98 N. REGIONI IN GENERE - CONFERENZA STATO-REGIONI - NORME DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 E DEL D.LGS. N. 281 DEL 1997 - PREVISTA PARTECIPAZIONE DELLA CONFERENZA AI PROCESSI DECISIONALI, OLTRE CHE DI INTERESSE REGIONALE, DI INTERESSE INTERREGIONALE E INFRAREGIONALE - RICORSI DELLE REGIONI SICILIA E PUGLIA - LAMENTATA INCIDENZA SU COMPETENZE E RESPONSABILITA' DELLE REGIONI - ESCLUSIONE - NECESSARIA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA IN BASE AL PRINCIPIO POSTO DALL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 400 DEL 1988, PER CUI GLI INTERVENTI DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI SONO IN OGNI CASO CORRELATI A "INDIRIZZI DI POLITICA GENERALE" DI PERTINENZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 Cost., e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 9, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ripresa e confermata dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, secondo cui la conferenza Stato-Regioni partecipa a tutti i processi decisionali, oltre che di interesse regionale, anche "di interesse interregionale e infraregionale". Contrariamente a quanto si e' assunto dalle ricorrenti, infatti, le norme impugnate non possono interpretarsi nel senso che il Governo o i membri della conferenza possano provocare la deliberazione della medesima su qualsiasi argomento, anche d'interesse esclusivo di una o piu' Regioni o di parti di esse, con una ingerenza, contraria alla Costituzione, in processi decisionali di esclusiva competenza e responsabilita' delle stesse. Atteso che, in base alle previsioni dell'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - fondamentali in materia - la premessa dell'intervento della conferenza e' sempre la presenza di una qualche implicazione degli "indirizzi di politica generale" di pertinenza degli organi statali, il che fa appunto della conferenza la sede di raccordo per consentire alle Regioni di partecipare a processi decisionali che altrimenti resterebbero nella esclusiva disponibilita' dello Stato. Intesa in tale significato l'espressione "processi decisionali di interesse nazionale, interregionale e infraregionale", le disposizioni in questione non prestano piu' il fianco alle avanzate censure. red.: S. Pomodoro
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 Cost., e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 9, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ripresa e confermata dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, secondo cui la conferenza Stato-Regioni partecipa a tutti i processi decisionali, oltre che di interesse regionale, anche "di interesse interregionale e infraregionale". Contrariamente a quanto si e' assunto dalle ricorrenti, infatti, le norme impugnate non possono interpretarsi nel senso che il Governo o i membri della conferenza possano provocare la deliberazione della medesima su qualsiasi argomento, anche d'interesse esclusivo di una o piu' Regioni o di parti di esse, con una ingerenza, contraria alla Costituzione, in processi decisionali di esclusiva competenza e responsabilita' delle stesse. Atteso che, in base alle previsioni dell'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - fondamentali in materia - la premessa dell'intervento della conferenza e' sempre la presenza di una qualche implicazione degli "indirizzi di politica generale" di pertinenza degli organi statali, il che fa appunto della conferenza la sede di raccordo per consentire alle Regioni di partecipare a processi decisionali che altrimenti resterebbero nella esclusiva disponibilita' dello Stato. Intesa in tale significato l'espressione "processi decisionali di interesse nazionale, interregionale e infraregionale", le disposizioni in questione non prestano piu' il fianco alle avanzate censure. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 92
Costituzione
art. 95
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 15
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte