Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/12/1998;  Decisione del  10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Massime associate alla pronuncia:  24360  24361  24362  24363  24364  24365  24366  24367  24368  24369  24370  24372  24373


Titolo
SENT. 408/98 N. REGIONI IN GENERE - CONFERENZA STATO-REGIONI - NORME DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 E DEL D.LGS. N. 281 DEL 1997 - PREVISTA PARTECIPAZIONE DELLA CONFERENZA AI PROCESSI DECISIONALI, OLTRE CHE DI INTERESSE REGIONALE, DI INTERESSE INTERREGIONALE E INFRAREGIONALE - RICORSI DELLE REGIONI SICILIA E PUGLIA - LAMENTATA INCIDENZA SU COMPETENZE E RESPONSABILITA' DELLE REGIONI - ESCLUSIONE - NECESSARIA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA IN BASE AL PRINCIPIO POSTO DALL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 400 DEL 1988, PER CUI GLI INTERVENTI DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI SONO IN OGNI CASO CORRELATI A "INDIRIZZI DI POLITICA GENERALE" DI PERTINENZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 Cost., e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 9, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ripresa e confermata dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, secondo cui la conferenza Stato-Regioni partecipa a tutti i processi decisionali, oltre che di interesse regionale, anche "di interesse interregionale e infraregionale". Contrariamente a quanto si e' assunto dalle ricorrenti, infatti, le norme impugnate non possono interpretarsi nel senso che il Governo o i membri della conferenza possano provocare la deliberazione della medesima su qualsiasi argomento, anche d'interesse esclusivo di una o piu' Regioni o di parti di esse, con una ingerenza, contraria alla Costituzione, in processi decisionali di esclusiva competenza e responsabilita' delle stesse. Atteso che, in base alle previsioni dell'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - fondamentali in materia - la premessa dell'intervento della conferenza e' sempre la presenza di una qualche implicazione degli "indirizzi di politica generale" di pertinenza degli organi statali, il che fa appunto della conferenza la sede di raccordo per consentire alle Regioni di partecipare a processi decisionali che altrimenti resterebbero nella esclusiva disponibilita' dello Stato. Intesa in tale significato l'espressione "processi decisionali di interesse nazionale, interregionale e infraregionale", le disposizioni in questione non prestano piu' il fianco alle avanzate censure. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 92

Costituzione  art. 95

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 15

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte