Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Titolo
SENT. 408/98 O. REGIONI IN GENERE - CONFERENZA STATO-REGIONI - PROCEDIMENTI DECISIONALI PER CUI SONO PREVISTI, PER IL GOVERNO, OBBLIGHI DI CONSULTAZIONE O DI INTESA CON LA CONFERENZA - POSSIBILITA', IN BASE A NORME DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 281 DEL 1997, DI DEROGARVI IN CASI DI URGENZA - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA N. 59 DEL 1997, CON CONSEGUENTE INCIDENZA SULL'AUTONOMIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NECESSARIA INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE NEL SENSO CHE ESSE SIANO APPLICABILI NELLE SOLE IPOTESI (ANCHE SE PIU' FREQUENTI) IN CUI IL PARERE O L'INTESA SIANO RICHIESTI DALLA LEGGE ORDINARIA, MA NON QUANDO SIANO COSTITUZIONALMENTE DOVUTI.
SENT. 408/98 O. REGIONI IN GENERE - CONFERENZA STATO-REGIONI - PROCEDIMENTI DECISIONALI PER CUI SONO PREVISTI, PER IL GOVERNO, OBBLIGHI DI CONSULTAZIONE O DI INTESA CON LA CONFERENZA - POSSIBILITA', IN BASE A NORME DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 281 DEL 1997, DI DEROGARVI IN CASI DI URGENZA - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA N. 59 DEL 1997, CON CONSEGUENTE INCIDENZA SULL'AUTONOMIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NECESSARIA INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE NEL SENSO CHE ESSE SIANO APPLICABILI NELLE SOLE IPOTESI (ANCHE SE PIU' FREQUENTI) IN CUI IL PARERE O L'INTESA SIANO RICHIESTI DALLA LEGGE ORDINARIA, MA NON QUANDO SIANO COSTITUZIONALMENTE DOVUTI.
Testo
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 Cost., nonche' all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei confronti degli artt. 2, commi 5 e 6, e 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nelle parti in cui, disciplinando i procedimenti per cui sono obbligatoriamente previste la consultazione e, rispettivamente, l'intesa, con la conferenza Stato-Regioni, si consente al Governo, per ragioni di urgenza, discrezionalmente valutate, di provvedere anche senza di esse, sottoponendo l'atto alla conferenza in via successiva. Premesso che tali disposizioni non possono trovare applicazione quando l'intesa con la conferenza, o il parere della medesima, si configuri, in concreto, - come talvolta si e' riscontrato in giudizi della Corte costituzionale, nel contesto dei rapporti tra lo Stato e singole Regioni (cfr. sent. nn. 747/1988, 337/1989, 21 e 482/1991, e 242/1997) - come un vincolo costituzionale discendente dalla particolarita' dell'oggetto, ma nelle sole ipotesi (costituenti peraltro l'"id quod plerumque accidit") di parere o intesa richiesta da norme della legge ordinaria, come tali derogabili dal legislatore ordinario, va quindi rilevato - con esclusivo riferimento a queste ultime - che dei principi della legge n. 59 del 1997 invocati dalla ricorrente sotto il profilo dell'eccesso di delega, non possono dirsi elusi ne' quello, posto dall'art. 9, comma 1, lett. c), concernente la specificazione, da parte del legislatore delegato, delle materie per le quali la consultazione o l'intesa devono ritenersi obbligatorie - non essendo in contrasto con esso che per alcuni dei suddetti procedimenti la specificazione sia avvenuta 'per relationem', con rinvio alle norme della legislazione vigente che gia' prevedono la consultazione o l'intesa - ne' con il principio, posto dall'art. 9, comma 1, lett. a), che prevede un potenziamento delle competenze della conferenza, giacche' il ruolo e il rilievo complessivi della conferenza dipendono dall'insieme delle disposizioni che li riguardano, e nel complesso la disciplina recata dal decreto legislativo n. 281 comporta senz'altro un ampliamento delle sue funzioni. - V. S. nn. 747/1988, 337/1989, 21/1991, 482/1991 e 242/1997 (gia' citate nel testo). Riguardo alla non necessita' costituzionale dell'intervento della conferenza Stato-Regioni in relazione agli atti di indirizzo e coordinamento, v. la precedente massima I. red.: S. Pomodoro
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 Cost., nonche' all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei confronti degli artt. 2, commi 5 e 6, e 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nelle parti in cui, disciplinando i procedimenti per cui sono obbligatoriamente previste la consultazione e, rispettivamente, l'intesa, con la conferenza Stato-Regioni, si consente al Governo, per ragioni di urgenza, discrezionalmente valutate, di provvedere anche senza di esse, sottoponendo l'atto alla conferenza in via successiva. Premesso che tali disposizioni non possono trovare applicazione quando l'intesa con la conferenza, o il parere della medesima, si configuri, in concreto, - come talvolta si e' riscontrato in giudizi della Corte costituzionale, nel contesto dei rapporti tra lo Stato e singole Regioni (cfr. sent. nn. 747/1988, 337/1989, 21 e 482/1991, e 242/1997) - come un vincolo costituzionale discendente dalla particolarita' dell'oggetto, ma nelle sole ipotesi (costituenti peraltro l'"id quod plerumque accidit") di parere o intesa richiesta da norme della legge ordinaria, come tali derogabili dal legislatore ordinario, va quindi rilevato - con esclusivo riferimento a queste ultime - che dei principi della legge n. 59 del 1997 invocati dalla ricorrente sotto il profilo dell'eccesso di delega, non possono dirsi elusi ne' quello, posto dall'art. 9, comma 1, lett. c), concernente la specificazione, da parte del legislatore delegato, delle materie per le quali la consultazione o l'intesa devono ritenersi obbligatorie - non essendo in contrasto con esso che per alcuni dei suddetti procedimenti la specificazione sia avvenuta 'per relationem', con rinvio alle norme della legislazione vigente che gia' prevedono la consultazione o l'intesa - ne' con il principio, posto dall'art. 9, comma 1, lett. a), che prevede un potenziamento delle competenze della conferenza, giacche' il ruolo e il rilievo complessivi della conferenza dipendono dall'insieme delle disposizioni che li riguardano, e nel complesso la disciplina recata dal decreto legislativo n. 281 comporta senz'altro un ampliamento delle sue funzioni. - V. S. nn. 747/1988, 337/1989, 21/1991, 482/1991 e 242/1997 (gia' citate nel testo). Riguardo alla non necessita' costituzionale dell'intervento della conferenza Stato-Regioni in relazione agli atti di indirizzo e coordinamento, v. la precedente massima I. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 9