Sentenza 408/1998 (ECLI:IT:COST:1998:408)
Massima numero 24373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/12/1998;  Decisione del  10/12/1998
Deposito del 14/12/1998; Pubblicazione in G. U. 16/12/1998
Massime associate alla pronuncia:  24360  24361  24362  24363  24364  24365  24366  24367  24368  24369  24370  24371  24372


Titolo
SENT. 408/98 P. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI A REGIONI ED ENTI LOCALI - NORME CONCERNENTI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RIGUARDANTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI, LOCALI O AUTONOME - PREVISTA DELEGIFICAZIONE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE, IN LORO LUOGO, DI REGOLAMENTI - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI AUTONOMIA - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'INSUSSISTENTE PRESUPPOSTO CHE LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE POSSANO INTERPRETARSI NEL SENSO DI CONSENTIRE A FUTURI REGOLAMENTI GOVERNATIVI DI DISCIPLINARE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti dell'art. 20, commi da 1 a 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei quali si prevede che ogni anno il Governo presenti un disegno di legge per la delegificazione, attraverso l'emanazione di regolamenti, di norme concernenti procedimenti amministrativi coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, si dettano criteri e principi (semplificazione, riduzione dei termini e del numero dei procedimenti, accelerazione delle procedure contabili, ecc.) a cui i regolamenti devono conformarsi, e, fra l'altro, si stabilisce, al comma 7, che "le Regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate nei commi da 1 a 6, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico". Fermo il valore di principio, legittimamente vincolante per i legislatori regionali, dei criteri indicati nel comma 5 e quale che sia il senso attribuibile all'affermazione, invero non perspicua - contenuta nello stesso comma 7 - per cui le disposizioni dei commi da 1 a 6 "operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia", non e' infatti possibile - contrariamente a quanto si e' asserito dalla ricorrente - attribuire ad essa un significato che riguardi o comprenda l'attitudine di future norme regolamentari statali a disciplinare materie di competenza regionale. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte