Sentenza 409/1998 (ECLI:IT:COST:1998:409)
Massima numero 24375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  10/12/1998;  Decisione del  10/12/1998
Deposito del 16/12/1998; Pubblicazione in G. U. 23/12/1998
Massime associate alla pronuncia:  24374


Titolo
SENT. 409/98 B. LAVORO (TUTELA DEL) - LAVORATORI SUBORDINATI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORSUALI INTERVENUTE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992 , N. 80 - CREDITI DI LAVORO VANTATI DAI PREDETTI LAVORATORI - PREVISIONE DELL'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA - MANCATA PREVISIONE DEL MEDESIMO INTERVENTO PER I CREDITI DELLO STESSO TIPO VANTATI DA LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO ASSOGGETTATI SOLO AD ESECUZIONE INDIVIDUALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 7, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), i quali, <>, in quanto, premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, il lavoratore che agisce per il pagamento dell'indennita' prevista dal comma 7 dell'art. 2 non fa valere un credito di lavoro, bensi' un diritto risarcitorio, diversamente da quanto disposto dal comma 1; coerentemente l'intervento dell'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, si articola in <> previsti appunto dai due commi citati. Pertanto, il rinvio che il comma 7 dell'art. 2 fa ai commi 1, 2 e 4 non e' indice di omogeneita' tra le due situazioni, dato che mediante l'azione prevista dal comma 7 il lavoratore fa valere un danno, la cui 'causa petendi' e' costituita non dal rapporto di lavoro, ma dalla mancata attuazione della direttiva. E dalla menzionata diversita' di natura e di contenuto tra le predette prestazioni, nonche' dalla circostanza che soltanto nei confronti della categoria dei lavoratori contemplati dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo n. 80 del 1992 sussista la responsabilita' dello Stato italiano per il ritardo nel recepimento della direttiva, discende altresi' che <>. - V., pure, S. nn. 512/1993 e 285/1993. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte