Sentenza 410/1998 (ECLI:IT:COST:1998:410)
Massima numero 24291
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 16/12/1998; Pubblicazione in G. U. 23/12/1998
Titolo
SENT. 410/98 A. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO AVANZATA DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA NONOSTANTE LA RITUALE OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO RIGUARDO AGLI ELEMENTI INDIZIANTI SU CUI SI FONDA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO CON RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, GIA' DICHIARATO AMMISSIBILE IN SEDE DELIBATIVA - RIBADITA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - CONFERMATA AMMISSIBILITA'.
SENT. 410/98 A. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO AVANZATA DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA NONOSTANTE LA RITUALE OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO RIGUARDO AGLI ELEMENTI INDIZIANTI SU CUI SI FONDA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO CON RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, GIA' DICHIARATO AMMISSIBILE IN SEDE DELIBATIVA - RIBADITA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - CONFERMATA AMMISSIBILITA'.
Testo
A conferma della decisione gia' adottata in linea di prima e sommaria delibazione con l'ordinanza n. 266 del 1998, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio, dallo stesso avanzata in data 5 maggio 1998, di funzionari del SISDE e di polizia, e che si assume basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri 'ex' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, deve essere riconosciuto ammissibile. Sotto il profilo soggettivo, infatti, vanno affermate sia la legittimazione del Presidente del Consiglio a sollevare il conflitto - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge n. 801 del 1977, ma, come la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di chiarire, anche alla stregua delle disposizioni costituzionali, invocate nel ricorso, che ne delimitano le attribuzioni - sia la legittimazione a resistere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in quanto, ai sensi dell'art. 112 Cost., e' il titolare diretto ed esclusivo dell'azione penale obbligatoria e dell'attivita' di indagine a questa finalizzata. Mentre, quanto al profilo oggettivo, non v'ha dubbio che il conflitto riguarda attribuzioni costituzionalmente garantite inerenti all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero ed alla salvaguardia della sicurezza di Stato anche attraverso lo strumento del segreto. - V. S. nn. 110/1998, 86/1977, 420/1995, 464/1993, 463/1993 e 462/1993, nonche' O. nn. 426/1997, 269/1996 e 266/1998 (quest'ultima gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro
A conferma della decisione gia' adottata in linea di prima e sommaria delibazione con l'ordinanza n. 266 del 1998, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio, dallo stesso avanzata in data 5 maggio 1998, di funzionari del SISDE e di polizia, e che si assume basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri 'ex' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, deve essere riconosciuto ammissibile. Sotto il profilo soggettivo, infatti, vanno affermate sia la legittimazione del Presidente del Consiglio a sollevare il conflitto - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge n. 801 del 1977, ma, come la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di chiarire, anche alla stregua delle disposizioni costituzionali, invocate nel ricorso, che ne delimitano le attribuzioni - sia la legittimazione a resistere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in quanto, ai sensi dell'art. 112 Cost., e' il titolare diretto ed esclusivo dell'azione penale obbligatoria e dell'attivita' di indagine a questa finalizzata. Mentre, quanto al profilo oggettivo, non v'ha dubbio che il conflitto riguarda attribuzioni costituzionalmente garantite inerenti all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero ed alla salvaguardia della sicurezza di Stato anche attraverso lo strumento del segreto. - V. S. nn. 110/1998, 86/1977, 420/1995, 464/1993, 463/1993 e 462/1993, nonche' O. nn. 426/1997, 269/1996 e 266/1998 (quest'ultima gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 94
Costituzione
art. 95
Costituzione
art. 126
Altri parametri e norme interposte
legge 24/10/1977
n. 801
art. 12
legge 24/10/1977
n. 801
art. 16
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 202
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 256
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 302