Sentenza 410/1998 (ECLI:IT:COST:1998:410)
Massima numero 24295
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 16/12/1998; Pubblicazione in G. U. 23/12/1998
Titolo
SENT. 410/98 B. PROCESSO PENALE - OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO - EFFETTI PRECLUSIVI - ESTENSIONE - DIVIETO DI UTILIZZARE, SIA IN VIA DIRETTA CHE IN VIA INDIRETTA, ELEMENTI DI CONOSCENZA E DI PROVA COPERTI DAL SEGRETO - IMPLICAZIONI.
SENT. 410/98 B. PROCESSO PENALE - OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO - EFFETTI PRECLUSIVI - ESTENSIONE - DIVIETO DI UTILIZZARE, SIA IN VIA DIRETTA CHE IN VIA INDIRETTA, ELEMENTI DI CONOSCENZA E DI PROVA COPERTI DAL SEGRETO - IMPLICAZIONI.
Testo
Come la Corte ha avuto occasione di chiarire, l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri nel processo penale ha non gia' l'effetto di impedire in via assoluta al pubblico ministero di compiere atti di indagine e di esercitare l'azione penale rispetto a fatti oggetto di una 'notitia criminis', bensi' l'effetto di inibire all'autorita' giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, sia in via diretta, al fine cioe' di fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarre cioe' spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, in quanto le eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimita' della loro origine. I doveri di correttezza e lealta' ai quali i rapporti tra Governo ed autorita' giudiziaria devono ispirarsi, nel senso dell'effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti, escludono peraltro, in particolare, che l'autorita' giudiziaria possa aggirare surrettiziamente il segreto opposto dal Presidente del Consiglio, inoltrando ad altri organi richieste di esibizione di documenti dei quali sia nota la segretezza. - V. S. n. 110/1998. red.: S. Pomodoro
Come la Corte ha avuto occasione di chiarire, l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri nel processo penale ha non gia' l'effetto di impedire in via assoluta al pubblico ministero di compiere atti di indagine e di esercitare l'azione penale rispetto a fatti oggetto di una 'notitia criminis', bensi' l'effetto di inibire all'autorita' giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, sia in via diretta, al fine cioe' di fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarre cioe' spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, in quanto le eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimita' della loro origine. I doveri di correttezza e lealta' ai quali i rapporti tra Governo ed autorita' giudiziaria devono ispirarsi, nel senso dell'effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti, escludono peraltro, in particolare, che l'autorita' giudiziaria possa aggirare surrettiziamente il segreto opposto dal Presidente del Consiglio, inoltrando ad altri organi richieste di esibizione di documenti dei quali sia nota la segretezza. - V. S. n. 110/1998. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 94
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte
legge 24/10/1977
n. 801
art. 12
legge 24/10/1977
n. 801
art. 16
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 202
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 256
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 362