Ordinanza 411/1998 (ECLI:IT:COST:1998:411)
Massima numero 24281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 16/12/1998; Pubblicazione in G. U. 23/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 411/98. IDROCARBURI - REGIONE TOSCANA - ATTIVITA' INERENTI ALLA INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE PREDETTE ATTIVITA' - RILASCIO - NECESSITA' DI UNA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPII FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE RIMETTENTE.
ORD. 411/98. IDROCARBURI - REGIONE TOSCANA - ATTIVITA' INERENTI ALLA INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE PREDETTE ATTIVITA' - RILASCIO - NECESSITA' DI UNA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPII FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE RIMETTENTE.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza, in quanto, dopo la proposizione della questione di legittimita' costituzionale, la norma denunciata e' stata abrogata dall'art. 1 della legge regionale della Toscana 27 dicembre 1996, n. 97 (Modifiche alla l. regionale 31 ottobre 1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: <>) ed e', inoltre, sopravvenuta una nuova disciplina statale relativa alla installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, contenuta nel d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59), il cui art. 1 pone fine al regime di concessione previsto dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (comma 1), stabilendo al contempo che tali attivita' sono soggette all'autorizzazione del sindaco del comune in cui sono esercitate (comma 2). red.: G. Leo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza, in quanto, dopo la proposizione della questione di legittimita' costituzionale, la norma denunciata e' stata abrogata dall'art. 1 della legge regionale della Toscana 27 dicembre 1996, n. 97 (Modifiche alla l. regionale 31 ottobre 1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte
legge 08/06/1990
n. 142
art. 32
co. 2 lett. f)