Ordinanza 413/1998 (ECLI:IT:COST:1998:413)
Massima numero 24283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 16/12/1998; Pubblicazione in G. U. 23/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 413/98. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI - REVOCA DI DIRITTO DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA ACCORDATA IN PRECEDENZA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SCAPITO DEI CONDANNATI IN GIUDIZI ORDINARI - DENUNCIATA INCOMPATIBILITA', ALTRESI', CON IL DIRITTO DI DIFESA E CON I PRINCIPI DI GARANZIA DELLA LIBERTA' PERSONALE, DI LEGALITA', DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, DI FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA, DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE E DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 413/98. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI - REVOCA DI DIRITTO DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA ACCORDATA IN PRECEDENZA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SCAPITO DEI CONDANNATI IN GIUDIZI ORDINARI - DENUNCIATA INCOMPATIBILITA', ALTRESI', CON IL DIRITTO DI DIFESA E CON I PRINCIPI DI GARANZIA DELLA LIBERTA' PERSONALE, DI LEGALITA', DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, DI FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA, DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE E DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, commi primo, secondo e terzo, 101, comma secondo, 102, comma secondo, e 111, comma primo, Cost., nei confronti degli artt. 445 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. e in subordine anche dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, nell'ambito delle rispettive sfere di applicazione, secondo alcune pronunce della Corte di cassazione, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta sia titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena accordata in altro giudizio. Con le ordinanze di rimessione, infatti, si mira ad ottenere una integrazione delle cause di revoca di diritto del beneficio in questione, tassativamente indicate nell'art. 168, comma primo, cod. pen., attraverso un intervento additivo in materia riservata alla discrezionalita' del legislatore e destinato a risolversi in un trattamento deteriore per il condannato, e che quindi - come gia' si e' rilevato in precedenti decisioni su analoghe questioni, e senza che, pur essendo evocati ulteriori parametri costituzionali, rispetto agli argomenti allora esaminati ne vengano dedotti dei nuovi - nel giudizio di costituzionalita' deve ritenersi precluso. - Nello stesso senso, O. nn. 297/1997, 172/1998 e 399/1997. red.: S. Pomodoro
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, commi primo, secondo e terzo, 101, comma secondo, 102, comma secondo, e 111, comma primo, Cost., nei confronti degli artt. 445 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. e in subordine anche dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, nell'ambito delle rispettive sfere di applicazione, secondo alcune pronunce della Corte di cassazione, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta sia titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena accordata in altro giudizio. Con le ordinanze di rimessione, infatti, si mira ad ottenere una integrazione delle cause di revoca di diritto del beneficio in questione, tassativamente indicate nell'art. 168, comma primo, cod. pen., attraverso un intervento additivo in materia riservata alla discrezionalita' del legislatore e destinato a risolversi in un trattamento deteriore per il condannato, e che quindi - come gia' si e' rilevato in precedenti decisioni su analoghe questioni, e senza che, pur essendo evocati ulteriori parametri costituzionali, rispetto agli argomenti allora esaminati ne vengano dedotti dei nuovi - nel giudizio di costituzionalita' deve ritenersi precluso. - Nello stesso senso, O. nn. 297/1997, 172/1998 e 399/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte