Ordinanza 414/1998 (ECLI:IT:COST:1998:414)
Massima numero 24282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  10/12/1998;  Decisione del  10/12/1998
Deposito del 16/12/1998; Pubblicazione in G. U. 23/12/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 414/98. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - INCLUSIONE TRA GLI STESSI DEGLI INTERVENTI "RIVOLTI ALLA DEMOLIZIONE E ALLA RICOSTRUZIONE DI SINGOLI EDIFICI" - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 25 E 116 COST. - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa. Invero, l'accertamento dell'eventuale illegittimita' costituzionale della norma denunciata non puo' avere alcun rilievo nel giudizio 'a quo', che ha ad oggetto la valutazione di condotte esecutive di opere <> in difformita' dalla concessione rilasciata, giacche' <>. - Cfr. O. n. 48/1997. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 116

Altri parametri e norme interposte