Ordinanza 415/1998 (ECLI:IT:COST:1998:415)
Massima numero 24289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
10/12/1998; Decisione del
10/12/1998
Deposito del 16/12/1998; Pubblicazione in G. U. 23/12/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 415/98. LAVORO (TUTELA DEL) - CONTRAVVENZIONI PREVISTE DA LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - DISPOSIZIONI PER L'ESTINZIONE CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 499 DEL 1993 - INAPPLICABILITA' DI TALI DISPOSIZIONI AI PROCEDIMENTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO STESSO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 415/98. LAVORO (TUTELA DEL) - CONTRAVVENZIONI PREVISTE DA LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - DISPOSIZIONI PER L'ESTINZIONE CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 499 DEL 1993 - INAPPLICABILITA' DI TALI DISPOSIZIONI AI PROCEDIMENTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO STESSO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma secondo, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 77 Cost., in quanto - posto che la disposizione impugnata stabilisce che le norme del Capo II "non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"; e che e' assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell'estinzione del reato, contenuta nel predetto Capo II, e' costruita in guisa tale da operare solo all'interno della fase delle indagini preliminari, essendo finalizzata (in caso di adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa) alla richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del p.m. (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l'esercizio dell'azione penale - l'ordinanza di rimessione e' del tutto carente di motivazione in ordine alla individuazione della fase in cui si trovava il procedimento "a quo" nel momento in cui e' entrato in vigore il decreto legislativo in esame. - O. n. 121/98. red.: S. Di Palma
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma secondo, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 77 Cost., in quanto - posto che la disposizione impugnata stabilisce che le norme del Capo II "non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"; e che e' assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell'estinzione del reato, contenuta nel predetto Capo II, e' costruita in guisa tale da operare solo all'interno della fase delle indagini preliminari, essendo finalizzata (in caso di adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa) alla richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del p.m. (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l'esercizio dell'azione penale - l'ordinanza di rimessione e' del tutto carente di motivazione in ordine alla individuazione della fase in cui si trovava il procedimento "a quo" nel momento in cui e' entrato in vigore il decreto legislativo in esame. - O. n. 121/98. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1993
n. 499
art. 1 l. b),n.1